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Pronuncia 46/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 100, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 10-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato l'11-14 dicembre 2020, depositato in cancelleria il 18 dicembre 2020, iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visti l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'atto di intervento dell'Associazione nazionale approdi e porti turistici (ASSO.N.A.T.); udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2022 il Giudice relatore Francesco Viganò; uditi l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e gli avvocati dello Stato Danilo Del Gaizo e Giovanni Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di ASSONAT - Associazione nazionale approdi e porti turistici; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 100, commi 2, 3, 4 e 5, del d.l. n. 104 del 2020, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., agli artt. 4 e 48 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 100, commi 7, 8, 9 e 10, del d.l. n. 104 del 2020, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 4 e 48 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 100, comma 10-bis, del d.l. n. 104 del 2020, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 81, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 4 e 48 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'1 marzo 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Francesco Viganò

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Bilancio e contabilità pubblica - Coordinamento della finanza pubblica - Clausole di salvaguardia - Efficacia - Necessità, per la normativa statale, di rispettare gli statuti di autonomia - Presunzione di non applicabilità della normativa statale in apparente contrasto con quella degli enti ad autonomia differenziata - Limite - Non operatività delle clausole di salvaguardia a fronte dell'esercizio, da parte statale, di una competenza esclusiva prevalente. (Classif. 036006).

La presenza di una clausola di salvaguardia impone una valutazione caso per caso circa il rispetto delle norme statutarie da parte delle singole disposizioni impugnate, senza che ciò implichi l'inammissibilità delle censure contro di esse formulate. In presenza di clausole di salvaguardia i parametri di rango statutario assumono la funzione di limite generale all'applicazione di disposizioni statali in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione, nel senso che la clausola ha la funzione di rendere le prime applicabili agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che ciò avvenga nel rispetto degli statuti speciali. Conseguentemente, se l'applicazione di una disciplina statale agli enti ad autonomia differenziata dovesse risultare lesiva delle competenze di questi ultimi, in presenza di una clausola di salvaguardia dovrà in linea generale presumersi - nell'ottica di una doverosa interpretazione costituzionalmente conforme di tale disciplina - che il legislatore statale abbia inteso escluderne l'applicabilità a tali enti; sicché l'eventuale questione di legittimità costituzionale di una siffatta disciplina per violazione delle competenze statutarie dovrebbe essere dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione. Né, d'altra parte, può ritenersi che la presenza in una legge di una clausola generale di salvaguardia faccia sì che debbano considerarsi applicabili agli enti ad autonomia differenziata soltanto le singole disposizioni che indicano espressamente tra i propri destinatari anche questi ultimi. Laddove infatti, pur in presenza di una clausola generale di salvaguardia, una singola disposizione costituisca l'esercizio di una competenza esclusiva prevalente sulle competenze degli enti ad autonomia speciale, è del tutto logico presumere che il legislatore statale abbia inteso vincolare anche questi ultimi, a prescindere da un'espressa previsione in tal senso. ( Precedenti: S. 122/2018 - mass. 41320; S. 40/2016 - mass. 38748; S. 125/2017 - mass. 41334 ).

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - In genere - Proroghe e rinnovi automatici dei rapporti concessori - Attinenza alla competenza esclusiva statale in materia di concorrenza - Limite insuperabile rispetto alle afferenti competenze regionali. (Classif. 078001).

La disciplina concernente le concessioni su beni demaniali investe diversi ambiti materiali, alcuni dei quali afferenti alle competenze legislative regionali; tuttavia, disposizioni che prevedono proroghe ex lege o rinnovi automatici dei rapporti concessori, o comunque incidono sulla durata degli stessi, necessariamente chiamano in causa in via prevalente la tutela della concorrenza, che è di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., e si pone come limite insuperabile rispetto alle competenze regionali con le quali interferisce. ( Precedenti: S. 139/2021 - mass. 44010; S. 109/2018 - mass. 41115; S. 1/2019 - mass. 40214; S. 171/2013 - mass. 37190; S. 213/2011 - mass. 35746 ).

Parametri costituzionali

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio marittimo - Competenza a determinare i canoni - Titolare del bene, e non delle funzioni legislative e ammnistrative inerenti a esso. (Classif. 078004).

In attesa dell'effettiva attuazione del trasferimento di parte del demanio marittimo alle Regioni già previsto dal d.lgs. n. 85 del 2010, dirimente ai fini della competenza a dettare norme in materia di determinazione dei canoni è la titolarità del bene e non invece la titolarità di funzioni legislative e amministrative intestate alle Regioni in ordine all'utilizzazione dei beni stessi. ( Precedente: S. 10/2021 - mass. 43447 ).

Parametri costituzionali

  • decreto legislativo-Art.

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni demaniali marittime - Proroga generalizzata delle concessioni dei beni demaniali marittimi in essere sino alla fine del 2033, comprese quelle relative alla realizzazione e alla gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione della competenza regionale nella materia concorrente del governo del territorio, del principio di leale collaborazione e delle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 078003).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 4 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell'art. 100, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020, come conv., che estende anche alle concessioni lacuali e fluviali e a quelle relative alla realizzazione e alla gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione, la proroga generalizzata delle concessioni dei beni demaniali marittimi in essere sino alla fine del 2033. La disposizione impugnata afferisce in via prevalente a una materia di competenza esclusiva statale, ex art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost.; ciò svuota di fondamento anche l'ulteriore censura regionale relativa alla pretesa violazione del principio di leale cooperazione, la quale si fonda sull'erronea prospettazione, di una "chiamata in sussidiarietà" di funzioni amministrative che lo Stato avrebbe compiuto in materie rientranti nella competenza legislativa primaria regionale. ( Precedenti: S. 250/2015 - mass. 38641 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 100, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni demaniali marittime - Determinazione dei canoni di concessione di beni demaniali marittimi per pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi - Modifica dei criteri per la determinazione dei canoni delle concessioni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per la realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto - Determinazione dell'importo minimo - Sospensione, nelle more della revisione e aggiornamento dei canoni demaniali marittimi, dei procedimenti amministrativi per la riscossione dei suddetti canoni, nonché quelli incidenti negativamente sulla concessione a causa del mancato versamento, con inefficacia dei provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata irragionevolezza, violazione del principio dell'equilibrio di bilancio, della competenza regionale nella materia concorrente del governo del territorio, dell'autonomia finanziaria regionale e delle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 078003).

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 81, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., agli artt. 4 e 48 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell'art. 100, commi 2, 3, 4 e 5, del d.l. n. 104 del 2020, che modificano i criteri per la determinazione dei canoni delle concessioni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per la realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto, applicandosi retroattivamente anche alle concessioni in corso, con compensazione delle somme pagate in eccesso tra il 2007 e il 2020 rispetto alle somme da versare allo stesso titolo a partire dal 2021, con sospensione dei procedimenti amministrativi per la riscossione dei suddetti canoni, nonché quelli incidenti negativamente sulla concessione a causa del mancato versamento del canone, con inefficacia dei provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso. La ricorrente non ha fornito dimostrazione del presumibile impatto delle disposizioni impugnate sull'equilibrio del bilancio regionale o sulla possibilità di finanziare integralmente le funzioni attribuite alle Regioni stesse. Quanto alla doglianza relativa all'allegata efficacia retroattiva dei nuovi criteri di calcolo introdotti, essa non comporta un dovere a carico dell'amministrazione regionale di restituire canoni già percepiti, bensì la compensazione dei maggiori importi versati in passato con quelli da versare, da parte del concessionario. Circa, infine, l'allegata violazione del principio di leale collaborazione, la doglianza si fonda sull'erroneo presupposto della spettanza alla Regione di una competenza legislativa primaria in materia di determinazione dei canoni sul demanio statale. In forza di una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni impugnate, queste ultime infine non trovano applicazione ai beni demaniali di titolarità regionale, per effetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 113- bis del d.l. n. 104 del 2020. ( Precedenti: S. 155/2020 - mass. 43416; S. 137/2018 - mass. 41372; S. 73/2018 - mass. 40698; S. 94/2008 - mass. 32258; S. 286/2004 - mass. 32257; S. 127/2016 - mass. 38892 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 100, comma 2
  • decreto-legge-Art. 100, comma 3
  • decreto-legge-Art. 100, comma 4
  • decreto-legge-Art. 100, comma 5
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni demaniali marittime - Definizione agevolata dei procedimenti giudiziari e amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto - Versamento di un importo ridotto rispetto a quanto dovuto - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata irragionevolezza, violazione del principio dell'equilibrio di bilancio, della competenza regionale nella materia concorrente del governo del territorio, dell'autonomia finanziaria regionale e delle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 078003).

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 81, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 4 e 48 dello statuto speciale del Friuli-Venezia-Giulia, dell'art. 100, commi 7, 8, 9 e 10, del d.l. n. 104 del 2020, che consentono, mediante il versamento di un importo ridotto rispetto a quanto dovuto, la definizione agevolata dei procedimenti giudiziari e amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Discipline come quella all'esame afferiscono alla materia giurisdizione e norme processuali, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., articolandosi in sostanza in un'offerta di composizione transattiva del contenzioso implicante un effetto estintivo dei processi in corso, competenza che non viene meno per il solo fatto che il contenzioso concerna rapporti concessori disciplinati - almeno in parte - dalla legislazione regionale, nell'ambito delle materie che rientrano nella sua competenza primaria o concorrente. Né può la Regione dolersi dell'effetto di riduzione delle proprie entrate finanziarie derivanti da tali definizioni agevolate, non avendo fornito alcuna dimostrazione del loro presumibile impatto sull'equilibrio di bilancio regionale, né sulla possibilità della Regione di finanziare integralmente le funzioni pubbliche ad essa attribuite. Nella parte, invece, in cui le disposizioni in esame concernono la possibilità di definizione agevolata di procedimenti amministrativi - anziché giudiziari - pendenti, occorre distinguere secondo che essi abbiano a oggetto concessioni di beni del demanio di titolarità statale, ovvero concessioni di beni del demanio regionale. Nel primo caso, lo Stato, in quanto titolare dei beni demaniali, ben può dettare disposizioni relative non solo alla misura dei canoni dovuti, ma anche a possibili meccanismi transattivi, da far valere nella competente sede amministrativa, che prevedano la rinuncia a una parte di tali canoni; e ciò anche qualora i relativi proventi siano integralmente destinati alla Regione che tali beni amministra. Rispetto, invece, alle concessioni di beni del demanio regionale, dovrà intendersi come operante la clausola di salvaguardia di cui all'art. 113- bis del d.l. n. 104 del 2020. ( Precedente: S. 73/2018 - mass. 40698 )

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 100, comma 7
  • decreto-legge-Art. 100, comma 8
  • decreto-legge-Art. 100, comma 9
  • decreto-legge-Art. 100, comma 10
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Tributi - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Tributo statale armonizzato a livello eurounitario - Disciplina - Competenza esclusiva statale (nel caso di specie: non fondatezza della questione promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, avente ad oggetto la riserva dell'Iva agevolata ai soli diportisti e non anche ai c.d. "Marina resort"). (Classif. 255025).

La disciplina dell'IVA - che è tributo statale armonizzato a livello eurounitario - è di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. ( Precedenti: S. 187/2021 - mass. 44201; S. 274/2020 - mass. 43149 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 81, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 4 e 48 dello statuto, dell'art. 100, comma 10- bis , del d.l. n. 104 del 2020, che, modificando l'art. 32, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come conv., limita ai soli «diportisti» l'aliquota agevolata dell'IVA al 10% per la sosta e il pernottamento nelle strutture ricettive in questione - i c.d. "marina resort" -, ripristinando così, per la restante platea di turisti, l'aliquota ordinaria del 22%. Gli effetti paventati dalla Regione ricorrente, in termini di minore attrattività dei "marina resort" siti nel proprio territorio rispetto a quelli siti in Slovenia o Croazia, e conseguentemente di minori introiti finanziari per la stessa Regione, appaiono meramente indiretti ed eventuali, come tali inidonei a concretare una violazione dei parametri finanziari, costituzionali e statutari, invocati. Né può ritenersi affetta da irragionevolezza manifesta una disposizione che, nel perseguire il generale obiettivo di favorire talune attività imprenditoriali, delimiti la platea dei beneficiari di norme di agevolazione fiscale).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 100, comma 10
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 32, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali