Pronuncia 316/2004

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di costituzionalità dell'art. 3, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 (Integrazioni e modifiche al d.l. lgt. 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche); degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato); dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 (Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche); dell'art. 1 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 31 marzo 1952, n. 8 (Trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana), ratificato dall'art. 1 della legge della Regione siciliana 13 marzo 1953, n. 9 (Ratifica del decreto legislativo presidenziale 31 marzo 1952, n. 8, concernente Trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana) e degli artt. 4, comma 1, lett. d), e comma 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato) e dell'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia), convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2004, n. 45, promossi con ordinanze del 13 maggio, del 9 settembre, ancora del 13 maggio 2003 e del 10 marzo 2004 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana rispettivamente iscritte ai nn. 443, 902 del registro ordinanze 2003 ed ai nn. 30 e 430 del registro ordinanze 2004, e con atti del 13 e del 26 febbraio 2004 dal Presidente dello stesso Consiglio, rispettivamente iscritti ai nn. 272 e 273 del registro ordinanze 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 45, prima serie speciale, dell'anno 2003, nella edizione straordinaria del 3 giugno 2004 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8 e 12, prima serie speciale, dell'anno 2004. Visti gli atti di costituzione dell'Ausonia Servizi Tributari S.p.A., del Comune di Belmonte Mezzagno, della Sipa S.p.A. ed altra e di Michele Basile ed altro nonché gli atti di intervento della Regione siciliana e del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 2004 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti; uditi gli avvocati Salvatore Raimondi per l' Ausonia Servizi Tributari S.p.A., Andrea Scuderi per la Sipa S.p.A. ed altra e per Michele Basile ed altro, Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, a) ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti in relazione ai giudizi introdotti con le ordinanze r.o. nn. 443 e 902 del 2003 e n. 30 del 2004 indicate in epigrafe; b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nonché dell'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45, sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, secondo comma e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, con gli atti iscritti ai nn. 272 e 273 del registro ordinanze del 2004, indicati in epigrafe; c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 373 del 2003, nonché dell'art. 6 del d.l. n. 354 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 45 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120 e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con la ordinanza r.o. 430 del 2004, indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004. F.to: Valerio ONIDA, Presidente Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Piero Alberto Capotosti

Data deposito: Thu Nov 04 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ONIDA

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Massime

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana - Norme di attuazione dello statuto speciale concernenti l’istituzione e la composizione del consiglio - Disomogeneità rispetto al consiglio di stato - Denunciata mancanza di coordinamento con la costituzione, lesione del principio di autonomia contenuto nello statuto speciale, lesione dei principi costituzionali in materia di delegazione legislativa, della riserva di legge statale per quanto riguarda l’ordinamento giudiziario e l’istituzione di sezioni specializzate, assenza dello speciale procedimento previsto dallo statuto per l’adozione delle norme di attuazione, violazione delle disposizioni transitorie in tema di revisione delle giurisdizioni speciali, irragionevole differenziazione del regime dei giudici laici rispetto ai togati, violazione della riserva di legge a garanzia dell’indipendenza dei giudici, lesione del principio dell’unità dell’ordinamento giuridico, mancanza di continuità dell’attività giurisdizionale - Sopravvenuta sostituzione, con espressa abrogazione, delle norme censurate - Necessità di valutazione sulla perdurante rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Restituzione degli atti al giudice rimettente perché valuti la perdurante rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di numerose norme del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 98, nonché dell'art. 4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e dell'art. 1 del decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana 31 marzo 1952, n. 8, sollevate in riferimento a diversi parametri costituzionali ed essenzialmente incentrate sulla composizione “mista” del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Ed infatti, dopo la proposizione delle suddette questioni il decreto legislativo n. 654 del 1948 è stato sostituito ed espressamente abrogato dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, con conseguente modifica del quadro normativo di riferimento.

Norme citate

  • decreto legislativo luogotenenziale-Art. 3, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 1
  • decreto legislativo-Art. 2, comma 2
  • decreto legislativo-Art. 2, comma 2
  • decreto legislativo-Art. 2, comma 4
  • decreto legislativo-Art. 2, comma 5
  • decreto legislativo-Art. 2, comma 6
  • decreto legislativo-Art. 9
  • decreto legislativo-Art. 3, comma 8
  • decreto legislativo-Art. 4
  • decreto legislativo-Art. 5
  • decreto legislativo-Art. 6
  • decreto legislativo-Art. 7
  • decreto legislativo-Art. 8
  • decreto legislativo-Art. 2, comma 8
  • decreto legislativo-Art. 3, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 3, comma 2
  • decreto legislativo-Art. 3, comma 3
  • decreto legislativo-Art. 3, comma 4
  • decreto legislativo-Art. 3, comma 5
  • decreto legge luogotenenziale-Art. 4
  • decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana-Art. 1

Parametri costituzionali

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana - Struttura organizzativa e composizione del collegio giudicante - Partecipazione di giudici “laici” designati in sede locale - Disomogeneità rispetto al consiglio di stato - Denunciato contrasto con lo statuto siciliano, ingiustificata differenziazione dell’organo giudicante e dell’esercizio della giurisdizione su di una parte del territorio nazionale, lesione del principio dell’unità dell’ordinamento giuridico, mancanza di indipendenza e imparzialità del giudice, lesione della riserva di legge statale per quanto riguarda l’ordinamento giudiziario e l’istituzione di sezioni specializzate, violazione delle disposizioni transitorie in tema di revisione delle giurisdizioni speciali - Questioni sollevate in sede di trattazione monocratica di una domanda cautelare - Difetto di rilevanza delle questioni nel giudizio 'a quo' - Inammissibilità.

Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, nonché dell’art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 45 del 2004, sollevate in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, secondo comma e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione. Tali questioni, infatti, incentrate essenzialmente sulla composizione “mista” del Consiglio di giustizia amministrativa prevista dal citato d. lgs. n. 373 del 2003, sono sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede di trattazione monocratica – per ragioni di “estrema gravità ed urgenza” – di una domanda cautelare, per cui è escluso che il rimettente debba in quella stessa sede verificare la legittimità di norme riguardanti la composizione del collegio giudicante, il quale si deve costituire subito dopo, cioè “nella prima camera di consiglio utile”, per decidere sulla medesima domanda cautelare.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 4, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 4, comma 2
  • decreto legislativo-Art. 6, comma 2
  • decreto legislativo-Art. 15, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 15, comma 2
  • decreto-legge-Art. 6
  • legge-Art. 1

Parametri costituzionali

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana - Struttura organizzativa e composizione del collegio giudicante - Disomogeneità rispetto al consiglio di stato - Partecipazione di giudici “laici” designati in sede locale - Censure concernenti lo 'status' complessivo dei medesimi, e particolarmente il regime delle incompatibilità e la disciplina della 'vacatio' - Asserita lesione del principio di autonomia contenuto nello statuto speciale, ingiustificata differenziazione dell’organo giudicante e dell’esercizio della giurisdizione su di una parte del territorio nazionale, lesione del principio dell’unità dell’ordinamento giuridico, lamentata mancanza di indipendenza e imparzialità del giudice, lesione della riserva di legge statale per quanto riguarda l’ordinamento giudiziario e l’istituzione di sezioni specializzate, lesione dei principi della effettività della tutela giurisdizionale e del buon andamento delle attività pubbliche, violazione delle disposizioni transitorie in tema di revisione delle giurisdizioni speciali - Non fondatezza delle questioni.

La peculiare struttura e composizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, delineate dal decreto n. 373 del 2003, costituiscono espressione del principio di decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali, sancito dall'art. 23 dello statuto speciale della Regione siciliana, senza che, in assenza di soluzioni organizzative prestabilite, il modello organizzativo siciliano basato sulla presenza, nell’organo di giustizia amministrativa, di membri “non togati” designati in sede locale appaia per ciò solo 'praeter o contra statutum', trattandosi evidentemente di un modello del tutto particolare fondato sulla “specialità” di alcuni statuti regionali i quali possono anche, nel campo dell’organizzazione giudiziaria, contenere norme a loro volta espressive di autonomia. Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, nonché dell’art. 6 del d.l. n. 354 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 45 del 2004, sollevate in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120 e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione. – Sulla diversità di posizione, nell’ambito del collegio, tra membri togati e membri non togati, in ragione della temporaneità dell’incarico di questi ultimi, v. la citata sentenza n. 25/1976. – Sul rango primario delle norme di attuazione di statuti speciali e sulla loro natura di fonti a competenza "riservata e separata” rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica, v. le richiamate sentenze n. 353/2001, n. 213 e n. 137/1998, n. 85/1990 e n. 160/1985.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 4, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 4, comma 2
  • decreto legislativo-Art. 6, comma 2
  • decreto legislativo-Art. 15, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 15, comma 2
  • decreto-legge-Art. 6
  • legge-Art. 1

Parametri costituzionali