Pronuncia 73/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, comma 1, lettera g), numero 1), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), 32, comma 3, e 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Catania, nel procedimento vertente tra S. L.R. e Riscossione Sicilia spa, con ordinanza del 7 gennaio 2021, iscritta al numero 56 del registro ordinanze del 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 19, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; deliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30, comma 1, lettera g), numero 1), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), 32, comma 3, e 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento agli artt. 101, 111 e 136 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Maria Rosaria San Giorgio
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ordine delle questioni - Dedotta violazione del giudicato costituzionale - Priorità logico-giuridica rispetto ad altre censure. (Classif. 111007).
Parametri costituzionali
Pronunce della Corte costituzionale - Violazione ed elusione del giudicato costituzionale - Condizioni - Mantenimento o ripristino, da parte di nuova disposizione, di quella dichiarata costituzionalmente illegittima. (Classif. 204007).
Giusto processo (principio del) - In genere - Pubblicità dei dibattimenti giudiziari - Espressione dell'ordinamento democratico - Applicazione ai giudizi penali, civili, tributari - Possibili eccezioni, in presenza di ragioni obiettive e razionali. (Classif. 126001).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 101
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
- legge costituzionale-Art.
Giusto processo (principio del) - In genere - Parità delle parti - Conseguente necessità di assicurare il contraddittorio - Possibili diverse modalità attuative - Esclusione della necessaria trattazione orale e contestale. (Classif. 126001).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 111
- legge costituzionale-Art.
Processo tributario - In genere - Forma della trattazione della controversia - Rimessione alla scelta delle parti tra pubblica udienza e camera di consiglio - Denunciata violazione dei principi dell'amministrazione della giustizia in nome del popolo e del giusto processo, nonché del giudicato costituzionale - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 201001).
Norme citate
- legge-Art. 30, comma 1
- decreto legislativo-Art. 32, comma 3
- decreto legislativo-Art. 33