Pronuncia 215/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alla legge regionale n. 18/2001, alla legge regionale n. 40/2010 e alla legge regionale n. 68/2012), promossi dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2018, con ordinanze del 30 ottobre e del 30 novembre 2020, iscritte, rispettivamente, ai numeri 19 e 26 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 8 e 10, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di costituzione della Regione Abruzzo; udito nell'udienza pubblica del 21 settembre 2021 il Giudice relatore Angelo Buscema; udito l'avvocato Stefania Valeri per la Regione Abruzzo, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021; deliberato nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alla legge regionale n. 18/2001, alla legge regionale n. 40/2010 e alla legge regionale n. 68/2012) nella parte in cui dispone che «Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 5, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2010, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2013, sollevata, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Angelo Buscema

Data deposito: Mon Nov 15 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

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Massime

Giudizio costituzionale in via incidentale - Giudice rimettente - Corte dei conti, sezione regionale di controllo, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali - Questioni di costituzionalità sollevate in riferimento a parametri posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e della sana gestione finanziaria, anche quale conseguenza della violazione di parametri di competenza - Legittimazione quale giudice rimettente. (Classif. 112002).

La Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, è legittimata a promuovere questione di legittimità costituzionale avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria, giacché, nella parifica del rendiconto regionale, ricorrono integralmente tutte le condizioni per le quali è ammessa la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale, in una situazione analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono. ( Precedenti: S. 80/2021 - mass. 43776; S. 89/2017 - mass. 41961; S. 196/2018 - mass. 40372 ). La Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, è legittimata a promuovere questione di legittimità costituzionale anche nei casi in cui la lesione dei precetti finanziari sia la conseguenza della violazione di parametri di competenza, allorquando la suddetta invasione sia funzionalmente correlata alla violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., per aver determinato un incremento delle poste passive del bilancio in riferimento al costo del personale. ( Precedenti: S. 112/2020 - mass. 43319; S. 146/2019 - mass. 42407; S. 138/2019 - mass. 42391 ).

Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Erronea indicazione del parametro interposto evocato - Ininfluenza, laddove siano identificate con chiarezza le questioni sollevate, così da svolgere pertinenti difese. (Classif. 112005).

L'erronea indicazione del parametro interposto non pregiudica la corretta individuazione della rilevanza quando tale inesatta indicazione non impedisce di identificare con chiarezza la consistenza delle questioni di legittimità sollevate e di svolgere pertinenti difese, risultando agevolmente enucleabile il parametro con il quale le norme censurate contrasterebbero. ( Precedenti: S. 161/2012 - mass. 36427; S. 533/2002 - mass. 27489 ).

Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Dedotta violazione del giudicato costituzionale - Priorità logica e precedenza del relativo esame rispetto ad altre censure. (Classif. 111007).

La questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 136 Cost., per violazione del giudicato costituzionale, deve essere valutata logicamente in via prioritaria in quanto attinente all'esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione. ( Precedenti: S. 256/2020 - mass. 42707; S. 101/2018 - mass. 41093 ).

Parametri costituzionali

Pronunce della Corte costituzionale - Violazione ed elusione del giudicato costituzionale (nel caso di specie: norme della Regione Abruzzo, in materia di spesa dei gruppi consiliari) - Definizione - Preclusione al legislatore di ripristinare o preservare l'efficacia di norma dichiarata incostituzionale (nel caso di specie: non fondatezza della questione). (Classif. 204007).

Perché vi sia violazione del giudicato costituzionale, è necessario che una norma ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale, in quanto le decisioni di accoglimento hanno per destinatario il legislatore stesso, al quale è quindi precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, bensì il perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione. ( Precedente: S. 252/2017 - mass. 41453 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per l'Abruzzo, in riferimento all'art. 136 Cost., dell'art. 40, comma 5, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2010, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2013, che scomputa la spesa per il personale dei gruppi consiliari dalla spesa complessiva per il personale della Regione. Il giudicato evocato della sentenza n. 262 del 2012 riguarda norme legislative di contenuto diverso da quelle censurate, poste peraltro da una Regione diversa, mentre, con riferimento all'altro giudicato costituzionale evocato, formatosi sulla sentenza n. 289 del 2013, essa è stata pubblicata successivamente alla disposizione censurata. ( Precedente: S. 164/2020 - mass. 42588 ).

Norme citate

  • legge della Regione Abruzzo-Art. 40, comma 5
  • legge della Regione Abruzzo-Art. 32, comma 1

Parametri costituzionali

Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Estensione dei limiti statali alla spesa per il personale delle Regioni e dei loro organi, pur dotati di autonomia contabile e gestionale - Necessità di assicurare l'unità economica e finanziaria della Repubblica, nonché il rispetto degli impegni assunti anche a livello sovranazionale - Necessità che le espressioni numeriche siano corredate da una stima attendibile. (Classif. 036004).

I limiti di spesa qualificati come principi di coordinamento della finanza pubblica si rivolgono complessivamente a tutte le spese per il personale assunto a tempo determinato, sia appartenente genericamente alla Regione, che ai suoi organi, per quanto dotati di autonomia contabile e gestionale. ( Precedente: S. 171/2021 - mass. 44137 ). La competenza dello Stato a fissare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., rappresenta uno strumento necessario per assicurare l'unità economica e finanziaria della Repubblica, nonché il rispetto degli impegni assunti anche a livello sovranazionale, a tutela della sostenibilità attuale e prospettica degli equilibri di bilancio. Nei bilanci pubblici le espressioni numeriche devono essere corredate da una stima attendibile, assicurata dalla coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione, poiché, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese. ( Precedenti: S. 4/2020 - mass. 41531; S. 197/2019 - mass. 41882 ).

Parametri costituzionali

Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Spesa per il personale - Importante aggregato della spesa di parte corrente - Natura strategica dei vincoli posti ad essa dalla legislazione statale. (Classif. 036004).

La spesa per il personale costituisce non già una minuta voce di dettaglio nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente. ( Precedenti: S. 171/2021 - mass. 44137; S. 146/2019 - mass. 42408 ). I vincoli alla spesa per il personale sono strategici ai fini del conseguimento degli equilibri sostanziali del bilancio pubblico consolidato e pertanto sono inderogabili, salvo i casi in cui sia lo stesso legislatore nazionale a rimodularne gli ambiti ovvero ad abrogarne l'efficacia. ( Precedente: S. 54/2014 - mass. 37786 ).

Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Spese per i gruppi consiliari regionali - Parte integrante del bilancio regionale - Possibili deroghe alle norme di coordinamento della finanza pubblica - Esclusione - Illegittimità costituzionale delle disposizioni in contrasto (nella specie: previsione che la spesa per i gruppi consiliari regionali della Regione Abruzzo non è conteggiata ai fini della fissazione del tetto massimo della spesa per il personale assunto a tempo determinato). (Classif. 036004).

Il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari non ha una consistenza finanziario-contabile esterna al bilancio della Regione, ma ne rappresenta una parte integrante e necessariamente coordinata, sia in sede previsionale, sia in sede consuntiva; esso costituisce pertanto parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale, poiché anche esso costituisce un mero documento di sintesi ex post delle risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente. ( Precedenti: S. 235/2015 - mass. 38611; S. 107/2015 - mass. 38407; S. 130/2014 - mass. 37935; S. 39/2014 - mass. 37699 ). Se la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, degli uffici di diretta collaborazione [degli organi politici], può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. (Nella specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 40, comma 5, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2010, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2013, nella parte in cui dispone che «Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». Per effetto della novella, che deroga al limite di spesa di cui al richiamato parametro interposto, la disposizione censurata dalla Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per l'Abruzzo, da un lato ha ampliato il plafond di spesa preso a riferimento per il calcolo dell'obiettivo finanziario, considerando nel conteggio della spesa per il personale a tempo determinato del 2009 anche quella relativa ai gruppi consiliari, dall'altro, in fase di redazione del bilancio, ha scomputato tale voce dall'ammontare complessivo della spesa per il personale, così incrementando illegittimamente la relativa capacità di spesa a disposizione dell'amministrazione regionale. Il meccanismo concepito, consentendo una duplice espansione della spesa, sia in termini di aggravio di oneri, sia in termini di erosione di risorse - in entrambi i casi, in assenza di legittima copertura normativa - determina anche la violazione degli altri parametri evocati, stante l'inscindibile correlazione funzionale tra rispetto del riparto di competenze, violazione dei vincoli finanziari e tutela degli equilibri di bilancio). ( Precedenti: S. 146/2019 - mass. 42408; S. 130/2013 - mass. 37129 ).

Norme citate

  • legge della Regione Abruzzo-Art. 40, comma 5
  • legge della Regione Abruzzo-Art. 32, comma 1