Pronuncia 215/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alla legge regionale n. 18/2001, alla legge regionale n. 40/2010 e alla legge regionale n. 68/2012), promossi dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2018, con ordinanze del 30 ottobre e del 30 novembre 2020, iscritte, rispettivamente, ai numeri 19 e 26 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 8 e 10, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di costituzione della Regione Abruzzo; udito nell'udienza pubblica del 21 settembre 2021 il Giudice relatore Angelo Buscema; udito l'avvocato Stefania Valeri per la Regione Abruzzo, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021; deliberato nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alla legge regionale n. 18/2001, alla legge regionale n. 40/2010 e alla legge regionale n. 68/2012) nella parte in cui dispone che «Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 5, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2010, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2013, sollevata, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Angelo Buscema
Data deposito: Mon Nov 15 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Giudizio costituzionale in via incidentale - Giudice rimettente - Corte dei conti, sezione regionale di controllo, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali - Questioni di costituzionalità sollevate in riferimento a parametri posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e della sana gestione finanziaria, anche quale conseguenza della violazione di parametri di competenza - Legittimazione quale giudice rimettente. (Classif. 112002).
Parametri costituzionali
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Erronea indicazione del parametro interposto evocato - Ininfluenza, laddove siano identificate con chiarezza le questioni sollevate, così da svolgere pertinenti difese. (Classif. 112005).
Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Dedotta violazione del giudicato costituzionale - Priorità logica e precedenza del relativo esame rispetto ad altre censure. (Classif. 111007).
Parametri costituzionali
Pronunce della Corte costituzionale - Violazione ed elusione del giudicato costituzionale (nel caso di specie: norme della Regione Abruzzo, in materia di spesa dei gruppi consiliari) - Definizione - Preclusione al legislatore di ripristinare o preservare l'efficacia di norma dichiarata incostituzionale (nel caso di specie: non fondatezza della questione). (Classif. 204007).
Norme citate
- legge della Regione Abruzzo-Art. 40, comma 5
- legge della Regione Abruzzo-Art. 32, comma 1
Parametri costituzionali
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Estensione dei limiti statali alla spesa per il personale delle Regioni e dei loro organi, pur dotati di autonomia contabile e gestionale - Necessità di assicurare l'unità economica e finanziaria della Repubblica, nonché il rispetto degli impegni assunti anche a livello sovranazionale - Necessità che le espressioni numeriche siano corredate da una stima attendibile. (Classif. 036004).
Parametri costituzionali
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Spesa per il personale - Importante aggregato della spesa di parte corrente - Natura strategica dei vincoli posti ad essa dalla legislazione statale. (Classif. 036004).
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Spese per i gruppi consiliari regionali - Parte integrante del bilancio regionale - Possibili deroghe alle norme di coordinamento della finanza pubblica - Esclusione - Illegittimità costituzionale delle disposizioni in contrasto (nella specie: previsione che la spesa per i gruppi consiliari regionali della Regione Abruzzo non è conteggiata ai fini della fissazione del tetto massimo della spesa per il personale assunto a tempo determinato). (Classif. 036004).
Norme citate
- legge della Regione Abruzzo-Art. 40, comma 5
- legge della Regione Abruzzo-Art. 32, comma 1