Pronuncia 236/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 3, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, promossi dal Tribunale ordinario di Napoli con due ordinanze del 4 e 5 gennaio 2021, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con due ordinanze del 31 marzo 2021 e dal Tribunale ordinario di Benevento con ordinanza del 25 marzo 2021, iscritte, rispettivamente, ai numeri 82, 89, 98, 99 e 153 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 24, 25, 27 e 41, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di costituzione della Casa di Cura Villa S. Anna spa e della Coloplast spa, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; uditi l'avvocato Raffaele Izzo per la Casa di Cura Villa S. Anna spa e l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica e nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti; deliberato nella camera di consiglio del 24 novembre 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile l'intervento di F. M. nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Napoli con l'ordinanza iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2021; 2) dichiara inammissibile la costituzione della Coloplast spa nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Benevento con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21; 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevata dal Tribunale ordinario di Benevento, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella sua formulazione originaria, sollevate dal Tribunale ordinario di Napoli e dal Tribunale ordinario di Benevento in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., e dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Stefano Petitti
Data deposito: Tue Dec 07 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Caratteri. (Classif. 112005).
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio incidentale - Condizioni. (Classif. 111002).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 117, comma 4
- legge-Art.
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Costituzione delle parti - Perentorietà del relativo termine - Necessità, entro la sua scadenza, di depositare anche la procura speciale. (Classif. 111002).
Parametri costituzionali
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 3
Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ordine delle questioni - Dedotta violazione del giudicato costituzionale - Priorità logico-giuridica rispetto ad altre censure. (Classif. 111007).
Parametri costituzionali
Pronunce della Corte costituzionale - Violazione ed elusione del giudicato costituzionale - Condizioni - Mantenimento o ripristino, da parte di nuova disposizione, di quella dichiarata costituzionalmente illegittima. (Classif. 204007).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 117, comma 4
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Esecuzione forzata - In genere - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione delle esecuzioni e inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2020 - Denunciata violazione della tutela giurisdizionale dei diritti dei creditori, del principio della parità delle parti - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 097001).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 117, comma 4
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Esecuzione forzata - In genere - Componente essenziale del diritto di accesso al giudice - Possibili limitazioni temporali - Condizioni - Eccezionalità e ragionevolezza della sospensione, o indicazione di una possibile alternativa a garanzia del credito. (Classif. 097001).
Parametri costituzionali
Esecuzione forzata - In genere - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione delle esecuzioni e inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2021- Violazione della tutela giurisdizionale, della ragionevole durata del processo esecutivo e dei diritti dei creditori - Illegittimità costituzionale. (Classif. 097001).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 3, comma 8
- legge-Art.