Pronuncia 236/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 3, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, promossi dal Tribunale ordinario di Napoli con due ordinanze del 4 e 5 gennaio 2021, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con due ordinanze del 31 marzo 2021 e dal Tribunale ordinario di Benevento con ordinanza del 25 marzo 2021, iscritte, rispettivamente, ai numeri 82, 89, 98, 99 e 153 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 24, 25, 27 e 41, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di costituzione della Casa di Cura Villa S. Anna spa e della Coloplast spa, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; uditi l'avvocato Raffaele Izzo per la Casa di Cura Villa S. Anna spa e l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica e nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti; deliberato nella camera di consiglio del 24 novembre 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile l'intervento di F. M. nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Napoli con l'ordinanza iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2021; 2) dichiara inammissibile la costituzione della Coloplast spa nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Benevento con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21; 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevata dal Tribunale ordinario di Benevento, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella sua formulazione originaria, sollevate dal Tribunale ordinario di Napoli e dal Tribunale ordinario di Benevento in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., e dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Stefano Petitti

Data deposito: Tue Dec 07 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

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Massime

Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Caratteri. (Classif. 112005).

La rilevanza delle questioni concerne l'applicazione della disposizione censurata e la pregiudizialità rispetto alla definizione del processo principale, non necessariamente gli effetti concreti di un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale per le parti in causa. ( Precedenti: S. 172/2021 - mass. 44072 ; S. 85/2020 - mass. 43539 ; S. 253/2019 - mass. 41927 ; S. 160/2019 - mass. 42423 ; S. 105/2018 - mass. 40768 ; S. 20/2016 - mass. 38715).

Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio incidentale - Condizioni. (Classif. 111002).

L'ammissibilità dell'intervento nei giudizi in via incidentale presuppone che l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente sia conseguenza immediata e diretta dell'effetto che la pronuncia della Corte costituzionale determina sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo . ( Precedenti: S. 180/2021 e allegata ordinanza; S. 128/2021 - mass. 44150 ; S. 46/2021 - mass. 43710). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile l'intervento di F. M. nel giudizio avente ad oggetto l'art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., per il silenzio tenuto sulla consistenza del proprio interesse, che preclude ogni verifica sulla natura qualificata dello stesso).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 117, comma 4
  • legge-Art.

Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Costituzione delle parti - Perentorietà del relativo termine - Necessità, entro la sua scadenza, di depositare anche la procura speciale. (Classif. 111002).

Il termine per la costituzione delle parti - che, ai sensi dell'art. 3 delle Norme integrative, nel testo applicabile ratione temporis , deve avvenire nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, apposta in calce o a margine dell'originale delle deduzioni -, ha carattere perentorio. Esso è violato anche se la parte deposita tardivamente la procura speciale, trattandosi di un adempimento essenziale per la rituale costituzione in giudizio. ( Precedenti: S. 75/2021 - mass. 43770 ; S. 135/2020 - mass. 43497; S. 40/2020 - mass. 42480 ; S. 222/2018 - mass. 40933 ; S. 126/2018 - mass. 41336).

Parametri costituzionali

  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 3

Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ordine delle questioni - Dedotta violazione del giudicato costituzionale - Priorità logico-giuridica rispetto ad altre censure. (Classif. 111007).

La denuncia di violazione del giudicato di cui all'art. 136 Cost., è questione prioritaria in senso logico-giuridico. ( Precedenti: S. 256/2020 - mass. 42707 ; S. 231/2020 - mass. 43207 ; S. 57/2019 - mass. 41671; S. 101/2018 - mass. 41104).

Parametri costituzionali

Pronunce della Corte costituzionale - Violazione ed elusione del giudicato costituzionale - Condizioni - Mantenimento o ripristino, da parte di nuova disposizione, di quella dichiarata costituzionalmente illegittima. (Classif. 204007).

La violazione del giudicato, ai sensi dell'art. 136 Cost., si ha solo quando la nuova disposizione mantiene in vita o ripristina gli effetti della medesima struttura normativa oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale. ( Precedenti: S. 272/2020 - mass. 43247 ; S. 256/2020 - mass. 42709 ; S. 101/2018 - mass. 41105 ; S. 231/2017 - mass. 41846 ; S. 72/2013 - mass. 37019). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., che, nel contesto delle misure urgenti di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto la sospensione delle esecuzioni e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2020. La sentenza n. 186 del 2013, che secondo il Tribunale di Benevento rimettente sarebbe stata elusa, ha riguardato una misura sostanzialmente diversa nei presupposti applicativi e nella dimensione temporale, giacché determinata da storicizzate esigenze di rientro del disavanzo sanitario, del tutto estranee a quelle imposte dall'emergenza pandemica da COVID-19).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 117, comma 4
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Esecuzione forzata - In genere - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione delle esecuzioni e inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2020 - Denunciata violazione della tutela giurisdizionale dei diritti dei creditori, del principio della parità delle parti - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 097001).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Napoli e di Benevento in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., e dal TAR per la Calabria, sez. di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., nella sua formulazione originaria, che, nel contesto delle misure urgenti di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto la sospensione delle esecuzioni e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2020. L'originaria durata del "blocco" delle esecuzioni e dell'inefficacia dei pignoramenti, contenuta in poco più di sette mesi, si esauriva nella prima fase dell'emergenza pandemica da COVID-19 - quella più acuta e destabilizzante -, allorché una sospensione indistinta e generalizzata delle procedure esecutive nei confronti degli enti sanitari poteva dirsi ragionevole e proporzionata.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 117, comma 4
  • legge-Art.

Esecuzione forzata - In genere - Componente essenziale del diritto di accesso al giudice - Possibili limitazioni temporali - Condizioni - Eccezionalità e ragionevolezza della sospensione, o indicazione di una possibile alternativa a garanzia del credito. (Classif. 097001).

La tutela in executivis è componente essenziale del diritto di accesso al giudice, sicché la sospensione delle procedure esecutive deve costituire un evento eccezionale, sorretto da un ragionevole bilanciamento tra i valori costituzionali in conflitto. ( Precedente: S. 128/2021 - mass. 43960). Uno svuotamento legislativo degli effetti di un titolo esecutivo giudiziale non è compatibile con l'art. 24 Cost. se non è limitato ad un ristretto periodo temporale ovvero controbilanciato da disposizioni di carattere sostanziale che garantiscano per altra via l'effettiva realizzazione del diritto di credito. In difetto di queste cautele, la disposizione legislativa vulnera il diritto di azione e si risolve altresì in uno ius singulare che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco, con violazione del principio della parità delle parti di cui all'art. 111 Cost. ( Precedente: S. 186/2013 - mass. 37216).

Esecuzione forzata - In genere - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione delle esecuzioni e inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2021- Violazione della tutela giurisdizionale, della ragionevole durata del processo esecutivo e dei diritti dei creditori - Illegittimità costituzionale. (Classif. 097001).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., che, nel contesto delle misure urgenti di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto l'ulteriore proroga della sospensione delle esecuzioni e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. Gli effetti negativi della protrazione del "blocco" delle esecuzioni sono stati lasciati invariabilmente a carico dei creditori - tra i quali pure possono trovarsi anche soggetti cui è stato riconosciuto un risarcimento in quanto gravemente danneggiati nella salute o operatori economici a rischio di espulsione dal mercato - per effetto di una misura che, tollerabile ab origine , è divenuta sproporzionata e irragionevole per effetto di una proroga di lungo corso e non bilanciata da una più specifica ponderazione degli interessi in gioco. ( Precedente: S. 213/2021 - mass. 44355).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 3, comma 8
  • legge-Art.