Pronuncia 270/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, nel procedimento vertente tra D. A. e altri e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 14 dicembre 2021, depositata in cancelleria il 15 dicembre 2021, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visti gli atti di costituzione di D. A. e altri e dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 2022 il Giudice relatore Giulio Prosperetti; uditi l'avvocato Romano Cerquetti per D. A. e altri, Lelio Maritato per l'INPS e l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 36, 38 e 97, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI
Relatore: Giulio Prosperetti
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: SCIARRA
Massime
Eguaglianza (principio di) - In genere - Violazione - Condizioni - Disciplina ingiustificatamente diversa di situazioni omogenee. (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che non prevede, per i funzionari della Polizia di Stato, il computo gratuito a fini pensionistici degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l'accesso alle rispettive carriere, previsto invece per gli ufficiali dei corpi militari dello Stato). (Classif. 092001).
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 13
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 32
Parametri costituzionali
Previdenza - In genere - Riscatto a fini pensionistici del periodo di studi universitari - Computo gratuito degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l'accesso alle rispettive carriere - Beneficiari - Ufficiali dei corpi militari dello Stato - Applicazione anche ai funzionari della Polizia di Stato - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di adeguatezza del trattamento pensionistico e della sua proporzionalità al servizio prestato - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione. (Classif. 190001).
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 13
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 32