Articolo 446 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 9/1972Depositata il 19/01/1972
Il parallelismo fra la formula generica dell'art. 44 c.p., che punisce il commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti non comprese negli elenchi predisposti dal Ministero della sanita', e la formula della legge speciale in materia (22 ottobre 1954, n. 1041) la quale, riconoscendo la perdurante validita' della prima, non fa che aggiungervi ulteriori elementi di certezza costituiti dalla predeterminazione, su scala internazionale, del risultato di accertamenti tecnici, esclude che agli elenchi previsti dalla legge speciale possa attribuirsi carattere di elementi costitutivi del reato. Tale carattere essi, comunque, non avrebbero, per la loro stessa natura di mere indicazioni particolareggiate ai fini della qualificazione delle sostanze, al di fuori del precetto penale, i cui elementi costitutivi necessari e sufficienti ai fini della riserva di legge di cui all'art. 25 Cost. sono tutti indicati dall'art. 6, quarto comma, della legge speciale, come gia' ritenuto dalla Corte con la sent. n. 36 del 1964, e come deve confermarsi in mancanza di motivi conducenti ad una revisione del problema. E' pertanto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, quarto comma, 6 e 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sollevata in relazione al principio di legalita', nel presupposto che la struttura del reato e le sue conseguenze sanzionatorie siano esclusivamente collegate e condizionate dai detti elenchi.
Norme citate
- codice penale-Art. 446
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Pronuncia 9/1972Depositata il 19/01/1972
Vedi ord. 15 del 1971.
Norme citate
- legge-Art. 6
- legge-Art. 3
- codice penale-Art. 446
Parametri costituzionali
Pronuncia 9/1972Depositata il 19/01/1972
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (concernente la disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti) in relazione all'art. 3 della Costituzione, nel presupposto che la diversita' di trattamento fra legge ordinaria (art. 446 c.p.) e legge speciale verrebbe a dipendere unicamente da un atto di prerogativa esclusiva della pubblica Amministrazione, e precisamente dagli elenchi delle sostanze stupefacenti predisposti dal Ministro della sanita', sostanze in relazione alle quali soltanto si applicherebbe la disciplina piu' severa della legge speciale. Invero le ragioni di piu' efficace tutela che debbono guidare la pubblica Amministrazione nella compilazione degli elenchi, gia' riconosciuta con l'ord. 15/71, a parte la natura giuridica degli elenchi stessi in rapporto al comando penale generale, pure gia' precisata con la sent. n. 36/64, escludono, per la diversita' delle situazioni contemplate, la validita' della censura di irrazionale trattamento differenziato.
Norme citate
- legge-Art.
- codice penale-Art. 446
Parametri costituzionali
Pronuncia 15/1971Depositata il 02/02/1971
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che tali articoli, per lo spaccio e la detenzione degli stupefacenti compresi nell'elenco ufficiale (ricordato dalla legge stessa e predisposto dal Ministero della sanita') comminano pene piu' severe di quelle previste dall'art. 446 c.p. per lo spaccio e la detenzione di stupefacenti non compresi in quell'elenco, ma non meno pericolosi per la salute. E cio' perche': a) l'inclusione di talune sostanze stupefacenti e l'esclusione di altre dall'elenco ufficiale e' inerente alla particolare pericolosita' delle prime, valutate dal Ministero della sanita' attraverso un giudizio sul quale la Corte costituzionale non puo' esercitare il proprio sindacato; b) tale particolare pericolosita', in confronto a quella delle sostanze non comprese nell'elenco, basta a giustificare razionalmente la maggiore severita' delle pene, per cui e' esclusa la violazione del principio di eguaglianza.
Norme citate
- legge-Art. 3
- legge-Art. 6
- codice penale-Art. 446
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.