Articolo 666 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 110/1973Depositata il 05/07/1973
L'art. 41 della Costituzione, prevedendo limitazioni alla liberta' d'iniziativa nell'interesse pubblico, rende legittime le norme che impongono preventive autorizzazioni di polizia per lo svolgimento di determinate attivita'. Pertanto e' infondata, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 68, 69 e 86 del T.U. di p.s. e dell'art. 666 cod. penale, in forza dei quali e' richiesta apposita licenza per l'installazione nei bar anche di un solo apparecchio automatico da trattenimento, giacche' tali licenze sono preordinate a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Norme citate
- regio decreto-Art. 69
- codice penale-Art. 666
- regio decreto-Art. 86
- regio decreto-Art. 68
Parametri costituzionali
Pronuncia 170/1970Depositata il 18/11/1970
Cfr.: sent. n. 56/1970.
Norme citate
- regio decreto-Art. 68
- codice penale-Art. 666
Parametri costituzionali
Pronuncia 147/1970Depositata il 16/07/1970
Cfr.: sent. 56/1970.
Norme citate
- codice penale-Art. 666
- regio decreto-Art. 68
Parametri costituzionali
Pronuncia 56/1970Depositata il 15/04/1970
Le disposizioni contenute negli artt. 68 del testo unico di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del Cod. penale, - i quali dispongono che per trattenimenti di qualsiasi genere da tenere in luogo aperto al pubblico occorre la licenza del questore - violano l'art. 17 della Costituzione nella parte in cui si riferiscono a trattenimenti non indetti nell'esercizio di attivita' imprenditoriale. Infatti, mentre per questi ultimi puo' configurarsi un limite alla liberta' di iniziativa economica giustificabile ai sensi dell'art. 41 Cost., gli altri trattenimenti, in quanto implicano esercizio della liberta' di riunione, possono essere indetti senza necessita' della licenza del questore.
Norme citate
- codice penale-Art. 666
- regio decreto-Art. 68
Parametri costituzionali
Pronuncia 56/1970Depositata il 15/04/1970
Dispone l'art. 17 della Costituzione che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi e che per le (loro) riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non e' richiesto preavviso. Il diritto di riunione e' quindi tutelato nei confronti della generalita' dei cittadini, che, riunendosi, possono dedicarsi a quelle attivita' lecite, anche se per scopo di comune divertimento o passatempo (sent. n. 142 del 1967) e quindi a quei trattenimenti cui si riferiscono i due articoli in rapporto ai quali e' stata sollevata la questione di costituzionalita'. Se, dunque, la riunione e' indetta anche in luogo aperto al pubblico da persone che intendono riunirsi per attuare gli scopi anzidetti, fra i quali i trattenimenti di cui parlano le disposizioni ex artt. 68 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 Cod. penale, nessuna autorizzazione e nessun preavviso occorre. Diversamente e' a dirsi se la riunione, avente per oggetto un trattenimento di danza, di giuoco, di sport, ecc., e' invece indetta in un pubblico locale da parte del titolare nell'esercizio della sua attivita' imprenditoriale. In tal caso non e' il diritto di riunione quello che egli intende esercitare, bensi' il diritto di libera iniziativa economica che gli consente di organizzare la propria azienda e di svolgervi le attivita' lecite inerenti alla sua impresa. Si e', cioe', non piu' nella sfera dei diritti dell'art. 17 della Costituzione, ma di quelli tutelati dall'art. 41, che, peraltro, ammettono limiti e controlli nel pubblico interesse.
Norme citate
- codice penale-Art. 666
- regio decreto-Art. 68
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.