Articolo 674 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 127/1990Depositata il 16/03/1990
Il limite massimo di emissione inquinante consentito dalla legge non puo' mai superare quello assoluto e indefettibile rappresentato dalla tollerabilita' per la tutela della salute umana e dell'ambiente in cui l'uomo vive, sicche' la norma che condiziona l'obbligo di utilizzare la migliore tecnologia disponibile al costo non eccessivo di essa deve intendersi riferita (conformemente alle Direttive CEE) al raggiungimento di livelli inferiori a quello di tolleranza; ove poi si tratti di piani di risanamento di zone particolarmente inquinate, potra' tenersi conto del costo della migliore tecnologia disponibile soltanto ai fini delle prescrizioni sui tempi e modi dell'adeguamento a livelli di emissione piu' rigorosi. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 674 cod. pen., e 2, n. 7, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, in riferimento agli artt. 32, comma primo, e 41, commi primo e secondo, Cost..
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 2 N. 7
- codice penale-Art. 674
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.