Pronuncia 127/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 674 del codice penale e dell'art. 2, n. 7, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 6 aprile 1987, n. 183), promosso con ordinanza emessa il 28 luglio 1989 dal Pretore di Verona - Sezione distaccata di Caprino Veronese, nel procedimento penale a carico di Oliosi Pietro, iscritta al n. 466 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.674 codice penale, e 2 n. 7 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 6 aprile 1987, n. 183), in riferimento agli artt.32, primo comma, e 41, primo e secondo comma della Costituzione, sollevata dal Pretore di Verona - Sezione distaccata di Caprino Veronese - con ordinanza 28 luglio 1989. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito: Fri Mar 16 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 127/90. SALUTE (TUTELA DELLA) - EMISSIONI INQUINANTI DI IMPIANTI INDUSTRIALI - CONTENIMENTO O RIDUZIONE - OBBLIGO DI UTILIZZAZIONE DELLA MIGLIORE TECNOLOGIA DISPONIBILE - CONDIZIONE - NON ECCESSIVITA' DEL COSTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Il limite massimo di emissione inquinante consentito dalla legge non puo' mai superare quello assoluto e indefettibile rappresentato dalla tollerabilita' per la tutela della salute umana e dell'ambiente in cui l'uomo vive, sicche' la norma che condiziona l'obbligo di utilizzare la migliore tecnologia disponibile al costo non eccessivo di essa deve intendersi riferita (conformemente alle Direttive CEE) al raggiungimento di livelli inferiori a quello di tolleranza; ove poi si tratti di piani di risanamento di zone particolarmente inquinate, potra' tenersi conto del costo della migliore tecnologia disponibile soltanto ai fini delle prescrizioni sui tempi e modi dell'adeguamento a livelli di emissione piu' rigorosi. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 674 cod. pen., e 2, n. 7, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, in riferimento agli artt. 32, comma primo, e 41, commi primo e secondo, Cost..

Norme citate