Articolo 131 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 82/2022Depositata il 31/03/2022
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecco in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 131- bis , secondo comma, secondo periodo, cod. pen., nella parte in cui stabilisce che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità nei casi di cui all'art. 337 cod. pen., quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni. Il rimettente non apporta argomenti nuovi e diversi da quelli già esaminati con la sopravvenuta sentenza n. 30 del 2021, che ha giudicato non manifestamente irragionevole l'esclusione del reato di resistenza a pubblico ufficiale dal campo applicativo dell'esimente di particolare tenuità del fatto, in considerazione della complessità del bene giuridico protetto, non limitato al corretto funzionamento della pubblica amministrazione, ma inclusivo della sicurezza e libertà di determinazione delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni; esclusione ora peraltro circoscritta - per effetto delle modifiche recate alla disposizione censurata dal d.l. n. 130 del 2020, come convertito - ai reati commessi in danno dei soli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, ritenuti più esposti a condotte resistenziali di tipo violento. ( Precedenti: S. 30/2021 - mass. 43628; O. 224/2021 - mass. 44398; O. 214/2021 - mass. 44330; O. 165/2021 - mass. 44119; O. 111/2021 - mass. 43877; O. 204/2020 - mass. 42950; O. 93/2020 - mass. 43421; O. 81/2020 - mass. 42576 ).
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 224/2021Depositata il 30/11/2021
La deduzione di censure generiche e meramente assertive, senza specificare i motivi della ritenuta violazione di ciascuno dei parametri costituzionali, determina la manifesta inammissibilità delle questioni proposte. ( Precedenti: O. 159/2021 - mass. 44115; O. 250/2019 - mass. 40860 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per motivazione lacunosa in punto di non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Lecce in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 Cost., dell'art. 131- bis cod. pen., il quale prevede una generale causa di esclusione della punibilità per i reati al di sotto di una soglia massima di gravità, nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Da un lato, il rimettente si è limitato a dedurre censure generiche e meramente assertive, senza specificare i motivi della ritenuta violazione di ciascuno dei parametri costituzionali; dall'altro, in riferimento all'art. 24 Cost., la violazione è soltanto indicata).
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 224/2021Depositata il 30/11/2021
Le ragioni che giustificano, sul piano del rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, l'alternatività degli istituti di cui agli artt. 131- bis cod. pen., applicabile ai reati rientranti nella competenza del tribunale, e 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, applicabile ai reati di competenza del giudice di pace, risiedono nelle connotazioni peculiari dei reati di competenza del giudice di pace e del procedimento innanzi a quest'ultimo - orientato, più che alla repressione del conflitto sotteso al singolo episodio criminoso, alla sua composizione, oltre che a finalità deflattive - rispetto ai reati di competenza del tribunale. ( Precedenti: S. 120/2019 - mass. 42379; S. 120/2019 - mass. 42379; S. 207/2017 - mass. 41153 ). Il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri peculiari che esso presenta. ( Precedenti: S. 426/2008 - mass. 33058; O. 28/2007 - mass. 31001 - mass. 31002; O. 415/2005 - mass. 29940; O. 228/2005 - mass. 2944 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Lecce, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 131- bis cod. pen., il quale prevede una generale causa di esclusione della punibilità per i reati al di sotto di una soglia massima di gravità, nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Il rimettente non ha aggiunto argomenti ulteriori o diversi di censura rispetto a quelli già vagliati nella sentenza n. 120 del 2019, depositata in data antecedente all'ordinanza di rimessione, che ha dichiarato non fondata analoga questione).
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 30/2021Depositata il 05/03/2021
Vanno riuniti e decisi con unica sentenza i giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 131- bis , secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 53 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 77 del 2019, e dell'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 53 del 2019, come convertito. Sussiste non soltanto un'ampia coincidenza delle questioni e dei parametri, ma nel secondo giudizio viene sollevata anche una questione potenzialmente assorbente, qual è la denuncia di violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., che, ove risultasse fondata, eliderebbe in radice la norma censurata. ( Precedenti citati: sentenze n. 186 del 2020, n. 288 del 2019, n. 169 del 2017 e n. 154 del 2015 ).
Norme citate
- codice penale-Art. 131 BIS, comma 2
- decreto-legge-Art. 16, comma 1
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 16, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Pronuncia 30/2021Depositata il 05/03/2021
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131- bis , secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 53 del 2019, come convertito, non è disposta la restituzione degli atti ai rimettenti. Lo ius superveniens di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 130 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 173 del 2020, infatti, incide solo parzialmente sulle norme della cui costituzionalità si dubita, senza mutare i termini delle questioni sollevate dai giudici a quibus. (Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, non ogni nuova disposizione che modifichi, integri o comunque incida su quella oggetto del giudizio di costituzionalità richiede una nuova valutazione del giudice a quo circa la perdurante sussistenza dei presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, ben potendo la Corte costituzionale ritenere essa stessa che la nuova disposizione non alteri la norma quanto alla parte oggetto della censura, oppure che la modifichi in aspetti marginali o in misura non significativa, sicché permangano attuali le valutazioni del rimettente sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenza n. 125 del 2018; ordinanza n. 185 del 2020 ).
Norme citate
- codice penale-Art. 131 BIS, comma 2
- decreto-legge-Art. 16, comma 1
- legge-Art.
Pronuncia 30/2021Depositata il 05/03/2021
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione delle censure, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131- bis , secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 53 del 2019, come converito. I rimettenti hanno diffusamente motivato la loro valutazione di non manifesta infondatezza delle questioni. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza è causa di inammissibilità della questione incidentale quando sussiste la carenza di un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la norma censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato. ( Precedenti citati: sentenze n. 54 del 2020, n. 33 del 2019 e n. 240 del 2017 ).
Norme citate
- codice penale-Art. 131 BIS, comma 2
- decreto-legge-Art. 16, comma 1
- legge-Art.
Pronuncia 30/2021Depositata il 05/03/2021
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49, par. 3, CDFUE - dell'art. 131- bis , secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 53 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 77 del 2019, secondo cui l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma del medesimo art. 131- bis , nei casi di cui all'art. 337 cod. pen., quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. Il rimettente - pur chiamato a pronunciarsi in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale, il quale, all'evidenza, non attiene all'ambito di attuazione del diritto dell'Unione europea - non ha fornito alcuna motivazione in proposito. Per costante giurisprudenza costituzionale, la CDFUE può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo. ( Precedenti citati: sentenze n. 278 del 2020, n. 254 del 2020, n. 194 del 2018 e n. 63 del 2016 ).
Norme citate
- codice penale-Art. 131 BIS, comma 2
- decreto-legge-Art. 16, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 49
Pronuncia 30/2021Depositata il 05/03/2021
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Torre Annunziata in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 53 del 2019, conv. con modif. nella legge n. 77 del 2019, che, modificando l'art. 131- bis , secondo comma, cod. pen., dispone che, agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma del medesimo articolo, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. L'addizione operata dalla legge di conversione - finalizzata ad assicurare una maggiore tutela ai pubblici ufficiali quali tramite necessario dell'agire della pubblica amministrazione - non è eterogenea rispetto alla materia della pubblica sicurezza, di cui variamente si occupa il d.l. n. 53 del 2019. ( Precedenti citati: sentenze n. 191 del 2020, n. 156 del 2020, n. 284 del 2019, n. 120 del 2019, n. 314 del 1995 e n. 341 del 1994; ordinanze n. 279 del 2017 e n. 425 del 1996 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata, che non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nell'atto con forza di legge; tuttavia un difetto di omogeneità, rilevante come violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., si determina solo quando la disposizione aggiunta in sede di conversione sia totalmente «estranea», o addirittura «intrusa», cioè tale da interrompere ogni nesso di correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. La coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione rispetto alla disciplina originaria del decreto-legge può essere valutata sia dal punto di vista oggettivo e materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico. Per i decreti-legge a contenuto plurimo, eterogeneo ab origine , occorre considerare specificamente il profilo teleologico, cioè l'osservanza della ratio dominante che li ispira. ( Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2020, n. 247 del 2019, n. 226 del 2019, n. 181 del 2019, n. 169 del 2017, n. 154 del 2015, n. 145 del 2015, n. 251 del 2014 e n. 32 del 2014; ordinanze n. 204 del 2020, n. 93 del 2020 e n. 34 del 2013 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, le cause di non punibilità costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, sicché la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono da un lato la norma generale e dall'altro la norma derogatoria, giudizio che appartiene primariamente al legislatore, dal che discende che le scelte del legislatore relative all'ampiezza applicativa della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. sono sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta. ( Precedenti citati: sentenze n. 156 del 2020, n. 207 del 2017, n. 140 del 2009 e n. 8 del 1996 ).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 16, comma 1
- legge-Art.
- codice penale-Art. 131 BIS, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 30/2021Depositata il 05/03/2021
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate complessivamente dai Tribunali di Torino e di Torre Annunziata in riferimento agli artt. 3 25, secondo comma e 27, primo e terzo comma, Cost. - dell'art. 131- bis , secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 53 del 2019, conv. con modif. nella legge n. 77 del 2019, secondo cui, agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma del medesimo art. 131- bis , l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. La scelta legislativa di escludere dal campo di applicazione dell'esimente di tenuità il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è manifestamente irragionevole, poiché corrisponde alla peculiare complessità del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, laddove il normale funzionamento della pubblica amministrazione include anche la sicurezza e la libertà di determinazione delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni. La norma censurata non è neppure contrastante con i principi di proporzionalità e di finalismo rieducativo della pena, considerato che i criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., richiamati dall'art. 131- bis , primo comma, cod. pen., seppure non rilevano agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità, mantengono tuttavia la loro ordinaria funzione di dosimetria sanzionatoria, unitamente a quelli di cui al secondo comma del medesimo art. 133. Infine, i tertia addotti dai rimettenti nella prospettiva dell'art. 3 Cost. risultano sprovvisti dell'omogeneità necessaria a impostare il giudizio comparativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 156 del 2020, n. 284 del 2019, n. 120 del 2019, n. 314 del 1995 e n. 341 del 1994; ordinanze n. 279 del 2017 e n. 425 del 1996 ).
Norme citate
- codice penale-Art. 131 BIS, comma 2
- decreto-legge-Art. 16, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Pronuncia 156/2020Depositata il 21/07/2020
Non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 131- bis cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015, in quanto già decise nel senso della non fondatezza dalla sentenza n. 207 del 2017. Le questioni sollevate dal rimettente si differenziano dalle precedenti, sia per una più puntuale selezione dei tertia comparationis , sia per la diversa identificazione dell'oggetto di censura. ( Precedente citato: sentenza n. 207 del 2017 ). La riproposizione di una questione già dichiarata infondata, pure in mancanza di argomenti nuovi, non ne determina l'inammissibilità, bensì, in ipotesi, la manifesta infondatezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020, n. 160 del 2019 e n. 99 del 2017; ordinanze n. 96 del 2018, n. 162 del 2017 e n. 290 del 2016 ).
Norme citate
- codice penale-Art. 131 BIS
- decreto legislativo-Art. 1, comma 2
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.