Articolo 528 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 368/1992Depositata il 27/07/1992
Il limite del buon costume di cui all'art. 21 u.c. Cost., e' diretto a significare un valore riferibile alla collettivita' in generale, nel senso che denota le condizioni essenziali indispensabili, in un dato momento storico, ad assicurare, in relazione ai contenuti morali e alle modalita' di espressione del costume sessuale, una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali della tutela della dignita' umana e del rispetto reciproco tra le persone; da cio' deriva che l'osceno, come anche affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, attinge il limite all'antigiuridicita' penale solo quando sia destinato a raggiungere la percezione della collettivita'. Di conseguenza ove, come nel caso, il giudice debba fare applicazione dell'art. 528 c.p. (che punisce chiunque detiene scritti disegni, immagini o altri oggetti osceni) deve tener presente che la misura di illiceita' dell'osceno e' data dalla capacita' offensiva del fatto verso gli altri, capacita' che deve ritenersi insussistente nelle ipotesi (come quella del caso di specie) in cui l'accesso alle immagini pornografiche non sia indiscriminatamente aperto al pubblico, ma sia riservato solo alle persone adulte che ne facciano richiesta. Cosi' interpretata la norma (v. massima C) viene meno la censura di violazione dell'art. 21 Cost., formulata in base all'assunto che anche nella suddetta ipotesi la detenzione di disegni, immagini e oggetti osceni avrebbe potuto considerarsi illecito penale, risultando di conseguenza assorbiti - in quanto basati sullo stesso errato presupposto - gli altri motivi di incostituzionalita' dedotti in riferimento agli art. 27, terzo comma, Cost., nonche' al combinato disposto degli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma, Cost.. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 528 cod. pen. sollevate in riferimento agli artt. 21 e 27, terzo comma, Cost., nonche' al combinato disposto degli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma, Cost.).
Norme citate
- codice penale-Art. 528
Pronuncia 589/1989Depositata il 29/12/1989
La questione di costituzionalita' dell'art. 528 cod. pen. - nonche' del successivo art. 529, del quale peraltro non e' contestato il contenuto - e' manifestamente infondata, in quanto la norma, reprimendo le violazioni al divieto di pubblicazioni e spettacoli osceni, e' perfettamente adeguata al dettato dell'art. 21, ultimo comma, Cost., onde sarebbe contrario alla Costituzione dichiararlo illegittimo; ne' la limitazione ad edicolanti e librai della causa di non punibilita' prevista dalla legge n. 355 del 1975 comporta violazione dell'art. 3 Cost. - v. S. n. 1063/1988.
Norme citate
- codice penale-Art. 528
- codice penale-Art. 529
Parametri costituzionali
Pronuncia 1063/1988Depositata il 06/12/1988
L'esenzione da pena concessa, con la legge n.355/1975, alla categoria degli edicolanti e librai non e' estensibile ai rivenditori o noleggiatori di cassette audiovisive a contenuto osceno, sia per la natura della causa di non punibilita' - prevista dal legislatore per mere ragioni di politica legislativa secondo la sua non censurabile valutazione - e sia per la eccezionalita' della stessa causa, in relazione ad una disposizione (art.528 cod.pen.), a sua volta immune da censure di costituzionalita' in quanto esecutiva del precetto contenuto nell'ultima parte dell'art.21 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.528 cod.pen. e dell'art. un. della legge 17.7.1975, n.355). S. nn. 93/1972; 31 e 115/1957; 44/1960; 159/1970.
Norme citate
- codice penale-Art. 528
- legge-Art. ART.UNICO
Parametri costituzionali
Pronuncia 93/1972Depositata il 18/05/1972
Non contrasta con il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e con il divieto di censure (art. 21, primo e secondo comma Cost.), l'art. 528 C.P., nella parte in cui rende penalmente responsabile chi diffonde, fabbrica, mette in circolazione distribuisce stampati osceni, anche nell'esercizio della sua normale attivita' professionale di stampare o distribuire. Invero, da un lato, il diritto alla libera manifestazione del pensiero trova il proprio limite nei precetti posti dalla stessa Costituzione, tra i quali figura l'ultimo comma del medesimo art. 21, secondo cui sono vietata tutte le manifestazioni contrarie al buon costume, imponendosi al legislatore l'obbligo di prevenire e reprimere, con mezzi adeguati, le relative violazioni. D'altro canto il divieto di cui al secondo comma dell'art. 21 della Costituzione concerne la censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi, esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla manifestazione del pensiero rimesso alla pubblica amministrazione (sentenze della Corte nn. 31 e 115 del 1957; n. 44 del 1960 e 159 del 1970). E' infine sofistica la pretesa trasformazione dell'edicolante in censore per effetto dell'obbligo d'osservare l'art. 528 C.P., posto che la sua volonta' di non violare la legge non ha alcun effetto vincolante nei confronti delle molte migliaia di altri distributori ciascuno dei quali resta libero nel proprio giudizio sulla oscenita' o meno delle pubblicazioni.
Norme citate
- codice penale-Art. 528
Parametri costituzionali
Pronuncia 93/1972Depositata il 18/05/1972
L'art. 528 C.P., pur prevedendo la stessa pena edittale per chi crea il materiale pornografico e ne fa traffico abituale e chi, invece, esercitando in genere la distribuzione e al vendita di pubblicazioni, diffonda occasionalmente stampati osceni, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Invero l'equiparazione "quoad poenam" di ipotesi criminose d'uguale natura, sebbene non ugualmente gravi, rientra nella discrezionalita' del legislatore. Cfr.: da ultimo, sentenza n. 9 del 1972.
Norme citate
- codice penale-Art. 528
Parametri costituzionali
Pronuncia 191/1970Depositata il 16/12/1970
Gli articoli 527, 528 e 529 c.p., che puniscono gli atti, le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, qualificandoli come quelli che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore, non contrastano con il principio di legalita', garantito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Detto principio viene rispettato dal legislatore non solo con la tassativa descrizione delle fattispecie penali, ma, quando appare necessario, come nel caso di tutela di beni immateriali, altresi' con il ricorso a nozioni proprie dell'intelligenza comune, che egualmente consentono di individuare con certezza il precetto e di giudicare se una determinata condotta lo abbia o meno violato.
Norme citate
- codice penale-Art. 528
- codice penale-Art. 529
- codice penale-Art. 527
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.