Pronuncia 1063/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 528 del codice penale, come integrato dall'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355 (Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 cod. pen. e dagli articoli 14 e 15 l. 8 febbraio 1948 n. 47), promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1987 dal Pretore di Trieste nei procedimenti penali riuniti a carico di Ferrarese Giorgio ed altri, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 prima serie speciale dell'anno 1988. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 528 cod. pen. e dell'articolo unico della l. 17 luglio 1975 n. 355 (Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 cod. pen. e dagli articoli 14 e 15 l. 8 febbraio 1948 n. 47), sollevata dal Pretore di Trieste, con ordinanza 11 novembre 1987, in riferimento agli articoli 3, primo co., e 21, primo e secondo co. Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988. Il Presidente: CONSO Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito: Tue Dec 06 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CONSO

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. N. 1063/88. PUBBLICAZIONI E ALTRO MATERIALE A CONTENUTO OSCENO - COMMERCIO E DISTRIBUZIONE - CAUSA DI NON PUNIBILITA' PREVISTA PER EDICOLANTI E LIBRAI - ESCLUSIONE DELLA STESSA ESENZIONE PER RIVENDITORI E NOLEGGIATORI DI CASSETTE AUDIOVISIVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'esenzione da pena concessa, con la legge n.355/1975, alla categoria degli edicolanti e librai non e' estensibile ai rivenditori o noleggiatori di cassette audiovisive a contenuto osceno, sia per la natura della causa di non punibilita' - prevista dal legislatore per mere ragioni di politica legislativa secondo la sua non censurabile valutazione - e sia per la eccezionalita' della stessa causa, in relazione ad una disposizione (art.528 cod.pen.), a sua volta immune da censure di costituzionalita' in quanto esecutiva del precetto contenuto nell'ultima parte dell'art.21 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.528 cod.pen. e dell'art. un. della legge 17.7.1975, n.355). S. nn. 93/1972; 31 e 115/1957; 44/1960; 159/1970.

Norme citate