Articolo 342 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 428/1996Depositata il 27/12/1996
Manifesta infondatezza, dovendo integralmente ribadirsi i motivi per cui, con sentenza peraltro del tutto trascurata dall'autorita' rimettente, la Corte ha gia' dichiarato priva di fondamento identica questione. - S. n. 313/1995. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice penale-Art. 342
Parametri costituzionali
Pronuncia 313/1995Depositata il 12/07/1995
La struttura delle norme che prevedono l'oltraggio ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario e l'oltraggio a un magistrato in udienza, che si distinguono non poco dalla figura dell'oltraggio a pubblico ufficiale, e le connotazioni fortemente storicizzate che caratterizzano quest'ultima ipotesi delittuosa, impediscono una qualsiasi estensione dei principi enunciati nella sentenza n. 341 del 1994, ed a maggior ragione un automatico trasferimento di quel 'decisum' alle ipotesi previste dagli artt. 342 e 343 c.p.. Nel primo caso e' infatti la specifica qualita' dell'organo e delle attribuzioni espresse che rappresenta la connotazione tipizzante e dunque il valore da tutelare adeguatamente anche sotto il profilo dell'onore e del prestigio, per i riverberi negativi che l'offesa puo' determinare sul corretto e sereno svolgimento delle funzioni che il corpo o collegio e' chiamato ad esercitare; nel secondo caso, il primario risalto che nell'ordinamento assume la natura delle funzioni che il magistrato svolge in udienza ancor piu' renderebbe impropria qualsiasi assimilazione alla figura di "genere" rappresentata dall'oltraggio a qualsiasi pubblico ufficiale. Il rilievo, contenuto nella sent. n. 341 del 1994, che in altri paesi di democrazia matura l'oltraggio a pubblico ufficiale sia punito meno severamente o risulti addirittura ignorato, non puo' ovviamente valere per l'oltraggio ad un magistrato in udienza, atteso che nei paesi di antica tradizione liberale il prestigio degli organi di giustizia e' assicurato da norme assai rigorose. Del pari va esclusa la violazione del principio di rieducativita' della pena, invocato dai giudici 'a quibus' per i medesimi profili dedotti a sostegno dell'asserito contrasto con l'art. 3 Cost.. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., degli artt. 342 e 343 c.p.). - v. S. n. 341/1994, richiamata nel testo. red.: A. Greco
Norme citate
- codice penale-Art. 342
- codice penale-Art. 343
Parametri costituzionali
Pronuncia 313/1995Depositata il 12/07/1995
Lamentare la violazione dell'art. 24 Cost. sul presupposto che la previsione di un minimo edittale inadeguato per eccesso renderebbe meno agevole l'accesso ai riti alternativi, e' del tutto improprio, sia perche' tra editto e scelte processuali possono intravedersi esclusivamente relazioni di mero fatto, sia perche' si invocano profili del tutto ipotetici ed eventuali, quali la difficolta' "teorica" di riuscire ad ottenere pene pecuniarie sostitutive di pene detentive. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 342 cod. pen.). red.: A. Greco
Norme citate
- codice penale-Art. 342
Parametri costituzionali
Pronuncia 313/1995Depositata il 12/07/1995
Il principio del buon andamento e della imparzialita' dell'amministrazione, alla cui realizzazione l'art. 97, primo comma, Cost. vincola la disciplina dell'organizzazione dei pubblici uffici, pur potendosi riferire anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., degli artt. 342 e 343 c.p.). - Sul circoscritto ambito di applicazione del principio del buon andamento e dell'imparzialita' della p.a. agli organi dell'amministrazione della giustizia, giurisprudenza costante. V. S. nn. 18/1989 e 86/1982; S. n. 376/1993 e O. n. 275/1994. red.: A. Greco
Norme citate
- codice penale-Art. 343
- codice penale-Art. 342
Parametri costituzionali
Pronuncia 338/1985Depositata il 13/12/1985
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, 21 e 101 della Costituzione, dell'art. 342 cod. pen., (oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario) sollevata in quanto, quando l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato (art. 342, terzo comma) non consente la prova liberatoria. Infatti, l'indicazione degli artt. 1, 21 e 101 Cost., non risulta sorretta da alcuna argomentazione ne', d'altra parte, l'ordinanza di rimessione chiarisce in che consistano i fatti costitutivi del delitto di oltraggio, sottoposti all'esame del giudice a quo, sicche' rimane carente la stessa motivazione sulla rilevanza della questione.
Norme citate
- codice penale-Art. 342
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.