Pronuncia 338/1985

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 342 cod. pen. in relazione all'art. 596, n. 1, stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1977 dal Pretore di Sassari nel procedimento penale a carico di Buzzanca Paolo ed altri, iscritta al n. 257 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 dell'anno 1978. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin. Ritenuto che il Pretore di Sassari - con ordinanza emessa il 10 novembre 1977 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 342 cod. pen. (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), in riferimento agli artt. 1, 3, 21 e 101 della Costituzione; che, infatti, il giudice a quo ravvisa un'ingiustificata disparità di trattamento, per il divario riscontrabile tra la previsione dell'art. 596, terzo comma n. 1, cod. pen. (nel quale si ammette la prova della verità del "fatto determinato" attribuito alla persona offesa, qualora si tratti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni), e quella contenuta nell'art. 342, terzo comma, che non consente la prova liberatoria nel caso di oltraggio; e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso dell'inammissibilità delle censure proposte con riguardo agli artt. 1, 21 e 101 Cost. e della non fondatezza quanto alla pretesa violazione del principio generale d'eguaglianza. Considerato che, effettivamente, l'indicazione degli artt. 1, 21 e 101 Cost. non risulta sorretta da alcuna argomentazione; e che, d'altra parte, l'ordinanza di rimessione non chiarisce affatto in che consistano i fatti costitutivi del delitto di oltraggio, sottoposti all'esame del giudice a quo, sicché rimane carente la stessa motivazione sulla rilevanza della proposta questione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 342 cod. pen., in riferimento agli artt. 1, 3, 21 e 101 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Sassari, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Livio Paladin

Data deposito: Fri Dec 13 1985 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: PALADIN

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Massime

ORD. 338/85. OLTRAGGIO VIOLENZA RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE O AUTORITA' - MANCATA PREVISIONE DELL'EXCEPTIO VERITATIS NELL'IPOTESI DI OLTRAGGIO A CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - cp art. 342. - cst artt. 1, 3, 21 e 101.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, 21 e 101 della Costituzione, dell'art. 342 cod. pen., (oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario) sollevata in quanto, quando l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato (art. 342, terzo comma) non consente la prova liberatoria. Infatti, l'indicazione degli artt. 1, 21 e 101 Cost., non risulta sorretta da alcuna argomentazione ne', d'altra parte, l'ordinanza di rimessione chiarisce in che consistano i fatti costitutivi del delitto di oltraggio, sottoposti all'esame del giudice a quo, sicche' rimane carente la stessa motivazione sulla rilevanza della questione.