Articolo 167 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 167 cod. pen., nella parte in cui non prevede la revoca della declaratoria di estinzione del reato nel caso in cui sopravvenga a tale pronuncia l'accertamento dell'avvenuta commissione, da parte del condannato con pena condizionalmente sospesa e nei termini stabiliti, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole. L'ordinanza di rimessione ha omesso sia di descrivere adeguatamente la fattispecie del giudizio a quo, sia di indicare se l'istanza di declaratoria di estinzione del reato sia stata suffragata da adeguata certificazione, relativa al casellario giudiziale. Così facendo, il giudice a quo ha mancato di confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo cui la commissione di un nuovo reato che si pone come ostativa alla dichiarazione di estinzione del reato deve essere accertata con sentenza passata in giudicato, in ragione della presunzione di non colpevolezza. Inoltre, il dubbio sollevato è relativo a una mera eventualità (che il condannato, richiesta l'estinzione del reato, abbia compiuto, nel termine quinquennale, reati non ancora oggetto di accertamento, dei quali tuttavia l'ordinanza non offre alcun elemento dimostrativo) ed è attinente a questioni premature e puramente astratte, essendo il rimettente chiamato a pronunciarsi sull'estinzione del reato e non sulla revoca della medesima. ( Precedenti citati: ordinanze n. 147 del 2020, n. 108 del 2020, n. 92 del 2020, n. 203 del 2019, n. 101 del 2019, n. 64 del 2019 e n. 107 del 1998 ). Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la questione incidentale è inammissibile, in quanto ipotetica o prematura, se l'applicazione della norma censurata è solo eventuale e successiva, ciò che esclude la rilevanza attuale della stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2020 e n. 217 del 2019; ordinanze n. 259 del 2016 e n. 161 del 2015 ).
Secondo la giurisprudenza della Cassazione riguardo all'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405, anche i soggetti che beneficiano della sospensione condizionale della pena principale possono, in concreto, comunque godere dell'eliminazione o della riduzione della sospensione della patente di guida ivi previste a seguito di concessione di amnistia o indulto. Va percio' esclusa la violazione del principio di eguaglianza prospettata in base all'inesatto assunto interpretativo che tali soggetti, pur essendo piu' meritevoli, non potessero goderne. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405, in parte qua).