Articolo 167 - CODICE PENALE

. (Estinzione del reato) Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato e' estinto. ((In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene)).
Caricamento annuncio...

Massime della Corte Costituzionale

Caricamento massime...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.