Articolo 166 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 166 del codice penale e 2, comma 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui prevedono che per gli esercenti un pubblico esercizio commerciale la sospensione condizionale della pena non vale ad escludere il diniego di concessione, di licenza o di autorizzazione necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa, per vari motivi: (a) perchè per i provvedimenti espulsivi che conseguono di diritto al venire meno di un requisito soggettivo non vige alcun principio di gradualità sanzionatoria; (b) perchè la specificita delle attività svolte dagli esercenti di pubblici esercizi esclude una ingiustificata disparità di trattamento di questi ultimi; (c) perchè dalla tutela costituzionale del lavoro non deriva alcun vincolo per quanto attiene alla disciplina dei requisiti soggettivi previsti per lo svolgimento di una determinata attività. - Sulla insussistenza di un principio di proporzionalità per le sanzioni espulsive, si vedano le ordinanze n. 226/1997 e n. 297/1993. - Sull'assenza di vincoli ex art. 35 Cost. per la disciplina dei requisiti soggettivi richiesti per lo svolgimento di determinate attività, si veda l'ordinanza n. 226/1997. M.R.
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinche' provveda ad un nuovo esame della rilevanza della questione alla stregua dell'art. 4 l. 7 febbraio 1990, n. 19 (con il quale, in sostituzione dell'art. 166 cod. pen., si prevede l'estensione della sospensione condizionale della pena anche alle pene accessorie) nonche' dell'art. 8 della stessa legge (che sopprime l'art. 69 del cod. pen. mil. di pace, con la conseguenza che il beneficio suddetto e' esteso a tutte le pene accessorie militari).
Spetta alla discrezionalita' del legislatore, a causa della necessita' di adottare provvedimenti conseguenti in ordine a situazioni connesse, al diritto transitorio e al necessario coordinamento in relazione al nuovo codice di procedura penale, l'eventuale estensione degli effetti della sospensione condizionale, prevista dall'art. 166 del codice penale approvato col r.d. n. 1398/1930 per la sola pena principale, anche alle pene accessorie. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 166 del codice penale approvato col r.d. n. 1398/1930, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione. Fattispecie relativa alla pena accessoria della rimozione dal grado per reato militare).
Secondo la giurisprudenza della Cassazione riguardo all'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405, anche i soggetti che beneficiano della sospensione condizionale della pena principale possono, in concreto, comunque godere dell'eliminazione o della riduzione della sospensione della patente di guida ivi previste a seguito di concessione di amnistia o indulto. Va percio' esclusa la violazione del principio di eguaglianza prospettata in base all'inesatto assunto interpretativo che tali soggetti, pur essendo piu' meritevoli, non potessero goderne. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405, in parte qua).
Stante la diversita' dei criteri e degli scopi della carcerazione preventiva e della sospensione condizionale della pena, non puo' ravvisarsi una ingiustificata disparita' di trattamento, per quanto riguarda il recupero delle spese di mantenimento in carcere tra chi sia stato condannato a pena condizionalmente sospesa, dopo la carcerazione preventiva, e chi abbia subito analoga condanna senza l'adozione di tale cautela processuale. D'altro canto, l'obbligazione del pagamento delle spese di mantenimento in carcere, scaturendo direttamente dalla circostanza della carcerazione e della condanna, non dipende dall'eventuale revoca della sospensione condizionale. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 166 e 198 cod. pen., 274, primo comma, e 488, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost.