Articolo 198 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
La circostanza che la dichiarazione di impugnazione sia ricevuta dal segretario anziche' dal cancelliere non invalida l'atto posto in essere da un soggetto processuale estraneo, ma integra semplicemente un'irregolarita' interna all'ufficio di cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, giusta l'interpretazione fatta propria dalle sezioni unite della Corte di cassazione. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 2, l. 12 luglio 1975, n. 311 nella parte in cui non consente al segretario giudiziario di sostituire il cancelliere mancante o assente nel compimento di atti non rinviabili, e particolarmente nella ricezione della dichiarazione di impugnazione nel processo penale.
Stante la diversita' dei criteri e degli scopi della carcerazione preventiva e della sospensione condizionale della pena, non puo' ravvisarsi una ingiustificata disparita' di trattamento, per quanto riguarda il recupero delle spese di mantenimento in carcere tra chi sia stato condannato a pena condizionalmente sospesa, dopo la carcerazione preventiva, e chi abbia subito analoga condanna senza l'adozione di tale cautela processuale. D'altro canto, l'obbligazione del pagamento delle spese di mantenimento in carcere, scaturendo direttamente dalla circostanza della carcerazione e della condanna, non dipende dall'eventuale revoca della sospensione condizionale. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 166 e 198 cod. pen., 274, primo comma, e 488, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost.
Nel caso in cui l'amnistia intervenga prima della condanna non e' certo che la spesa del procedimento sia stata occasionata dall'imputato, mentre nel caso in cui l'amnistia intervenga dopo la condanna v'e' in tal caso una certezza che promana dal giudicato e pertanto le due situazioni non possono essere regolate da norme identiche e ugualmente comportare l'esonero dall'obbligo di rimborso verso lo Stato. Pertanto, gli artt. 198 e 151, primo comma, cod. pen. non si pongono in contrasto con l'art. 3 Cost.. - S. n. 171/1963.