Pronuncia 615/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 luglio 1975, n. 311 (Specificazione delle attribuzioni della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1984 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Paolucci Ercole, iscritta al n. 884 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1986; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 luglio 1975, n. 311 (Specificazione delle attribuzioni della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 9 novembre 1984. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Giovanni Conso

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 615/88. IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE RICEVUTA DAL SEGRETARIO ANZICHE' DAL CANCELLIERE - INVALIDITA' - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - MERA IRREGOLARITA' INTERNA - INFONDATEZZA DELLA SOLLEVATA QUESTIONE.

La circostanza che la dichiarazione di impugnazione sia ricevuta dal segretario anziche' dal cancelliere non invalida l'atto posto in essere da un soggetto processuale estraneo, ma integra semplicemente un'irregolarita' interna all'ufficio di cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, giusta l'interpretazione fatta propria dalle sezioni unite della Corte di cassazione. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 2, l. 12 luglio 1975, n. 311 nella parte in cui non consente al segretario giudiziario di sostituire il cancelliere mancante o assente nel compimento di atti non rinviabili, e particolarmente nella ricezione della dichiarazione di impugnazione nel processo penale.

Norme citate