Pronuncia 30/1964

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale: a) degli artt. 488 e 613 del Codice di procedura penale; degli artt. 1 e 4 del D.L. 9 aprile 1948, n. 486, e tabella ad esso allegata, con le modificazioni di cui alla tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, in relazione al R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, e successive modificazioni; degli artt. 123 (nn. 1, 2, 3, 4, 5), 124, 125, 126, 127, 128, 133, 142, primo capoverso, 154, primo capoverso, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, parzialmente sostituiti dagli artt. 7, 8, 9, 10, 14 della legge 11 giugno 1962, n. 546; dell'art. 45, n. 2, della tariffa A allegata al D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, di cui l'ultima con l'art. 3 della legge 5 luglio 1961, n. 564, in relazione alla legge 29 giugno 1882, n. 835; dell'art. 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato dall'art. 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991; b) dell'art. 198 del Codice penale, limitatamente all'ipotesi della obbligazione per le spese processuali, e dell'art. 151, primo comma, limitatamente alla esclusione dell'estinzione per amnistia della condanna alle spese processuali, di cui alle parole "e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e delle pene accessorie"; promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1963 dal Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento penale a carico di Sacco Comis Dell'Osta Silvio e De Martin Del Zotto Valentino, iscritta al n. 141 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 201 del 27 luglio 1963. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1964 la relazione del Giudice Michele Fragali; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dal Pretore di Pieve di Cadore con l'ordinanza del 15 maggio 1963: a) in riferimento all'art. 53, primo e secondo comma, della Costituzione e in relazione agli artt. 488 e 613 del Codice di procedura penale; agli artt. 1 e 4 del D.L.9 aprile 1948, n. 486, e tabella ad esso allegata, con le modificazioni di cui alla tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, in rapporto con il R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, e successive modificazioni; agli artt. 123 (nn. 1, 2, 3, 4, 5), 124, 125, 126, 127, 128, 133, 142, primo capoverso, 154, primo capoverso, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, parzialmente sostituiti dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 14 della legge 11 giugno 1962, n. 546; all'art. 45, n. 2, della tariffa A allegata al D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, di cui l'ultima con l'art. 3 della legge 5 luglio 1961, n. 564, in rapporto con la legge 29 giugno 1882, n. 835; all'art. 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato dall'art. 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991; b) in riferimento all'art. 3 della Costituzione e in relazione all'art. 198 del Codice penale, limitatamente all'ipotesi della obbligazione per le spese processuali, e all'art. 151, primo comma, limitatamente alla esclusione dell'estinzione per amnistia della condanna alle spese processuali, di cui alle parole "e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1964. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Michele Fragali

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 30/64 A. DIRITTO DI DIFESA - COST. ART. 24, TERZO COMMA - NON GARANTISCE LA PRESTAZIONE GRATUITA DEL SERVIZIO GIUDIZIARIO - COSTO DEL PROCESSO A CARICO DI CHI HA RESO NECESSARIA L'ATTIVITA' DEL GIUDICE - LEGITTIMITA'.

L'art. 24, terzo comma, della Costituzione, con il fare obbligo di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi in giudizio, muove dal presupposto che sia legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui riguardi e' esplicata una attivita' di giustizia e risponde ad un principio di giustizia distributiva la circostanza che il costo del processo sia sopportato in definitiva da chi ha reso necessaria l'attivita' del giudice ed ha percio' occasionato la spesa implicata dal suo svolgimento, come e' per colui che e' colpito da una condanna penale.

Parametri costituzionali

SENT. 30/64 B. SPESE GIUDIZIARIE - DISTINZIONE POSITIVA TRA SPESE DI GIUSTIZIA INERENTI AL SINGOLO PROCESSO E SPESE INERENTI ALLE ESIGENZE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA.

La voce "recupero di spese giudiziarie" iscritta nello stato di previsione nell'entrata del Ministero del tesoro concerne unicamente le prestazioni inerenti al singolo processo e non le altre inerenti alle esigenze generali alle amministrazioni giudiziarie.

SENT. 30/64 C. IMPOSTE O TASSE - COSTITUZIONE, ART. 53 - INTERPRETAZIONE - SI RIFERISCE A PRESTAZIONI DI SERVIZI INDIVISIBILI - CONCERNE LA SPESA DELL'ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI GIUDIZIARI GRAVANTE SU TUTTA LA COLLETTIVITA' E NON LE SPESE DEL SINGOLO ATTO. PRINCIPIO DELLA PROGRESSIVITA' - INCIDE SUL COMPLESSO DEL SISTEMA FISCALE NON SUL SINGOLO TRIBUTO - COPERTURA DELLE SPESE GIUDIZIARIE CON IMPOSTE INDIRETTE O CON ENTRATE DOVUTE SOLO DA CHI RICHIEDE LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO - CODICE DI PROCEDURA PENALE, ARTT. 488 E 613, E DISPOSIZIONI DI ALTRE LEGGI SPECIALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 53 Cost. e' richiamabile solo per la spesa dell'organizzazione generale dei servizi giudiziari che, essendo sostenuta dallo Stato nell'interesse indistinto dell'intera collettivita', deve, di conseguenza, gravare indistintamente sulla stessa collettivita' in proporzione della capacita' contributiva di ognuno dei suoi membri. La stessa norma non si riferisce quindi ai tributi giudiziari i quali, per la loro divisibilita' o misurabilita' per ogni singolo atto, possono gravare individualmente su chi vi ha dato occasione. Il principio della progressivita' incide sul complesso del sistema fiscale e non su ciascuno dei tributi, e, quindi, non vieta ne' che una singola imposizione possa essere ispirata a principi diversi, ne' che la spesa per i servizi generali sia coperta da imposte indirette o da entrate dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attivita'. Pertanto, gli artt. 488 e 613 cod. proc. pen. e la disposizione delle altre leggi speciali concernenti la condanna al pagamento delle spese processuali e il recupero delle stesse, non si pongono in contrasto con l'art. 53 Cost..

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1
  • decreto-legge-Art. 4
  • decreto-legge-Art. TAB.ALL.
  • legge-Art. 22
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 123
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 124
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 125
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 126
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 127
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 128
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 133
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 142, comma 2
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 154, comma 2
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 45 N.2 ALL.A
  • codice di procedura penale 1930-Art. 488
  • codice di procedura penale 1930-Art. 613

SENT. 30/64 D. AMNISTIA PROPRIA E IMPROPRIA - INCIDENZA SULL'OBBLIGO DELLE SPESE PROCESSUALI - SITUAZIONI DIFFERENZIATE.

Nel caso in cui l'amnistia intervenga prima della condanna non e' certo che la spesa del procedimento sia stata occasionata dall'imputato, mentre nel caso in cui l'amnistia intervenga dopo la condanna v'e' in tal caso una certezza che promana dal giudicato e pertanto le due situazioni non possono essere regolate da norme identiche e ugualmente comportare l'esonero dall'obbligo di rimborso verso lo Stato. Pertanto, gli artt. 198 e 151, primo comma, cod. pen. non si pongono in contrasto con l'art. 3 Cost.. - S. n. 171/1963.

Parametri costituzionali

SENT. 30/64 E. PROCESSO PENALE - SPESE GIUDIZIARIE - CARATTERE.

La responsabilita' per le spese del processo penale non comporta una sanzione accessoria alla pena e percio' di questa non deve necessariamente seguire la sorte.