Pronuncia 135/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTTNO MORTATI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - AVV. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 166 e 198 del codice penale, e degli artt. 274, primo comma, e 488, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1969 dal tribunale di Torino nel procedimento di esecuzione penale a carico di Strillaci Canio, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 166 e 198 del codice penale, nonché degli artt. 274, primo comma, e 488, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 135/72. CARCERAZIONE PREVENTIVA - SUCCESSIVA CONDANNA A PENA DETENTIVA CONDIZIONALMENTE SOSPESA - OBBLIGO DI PAGAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO IN CARCERE - COD. PEN., COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 166 E 198, E COD. PROC. PEN., ARTT. 274, PRIMO COMMA, E 488, TERZO COMMA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CONDANNATO CON LO STESSO BENEFICIO SENZA CARCERAZIONE PREVENTIVA - INSUSSISTENZA - DIVERSITA' DI SITUAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Stante la diversita' dei criteri e degli scopi della carcerazione preventiva e della sospensione condizionale della pena, non puo' ravvisarsi una ingiustificata disparita' di trattamento, per quanto riguarda il recupero delle spese di mantenimento in carcere tra chi sia stato condannato a pena condizionalmente sospesa, dopo la carcerazione preventiva, e chi abbia subito analoga condanna senza l'adozione di tale cautela processuale. D'altro canto, l'obbligazione del pagamento delle spese di mantenimento in carcere, scaturendo direttamente dalla circostanza della carcerazione e della condanna, non dipende dall'eventuale revoca della sospensione condizionale. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 166 e 198 cod. pen., 274, primo comma, e 488, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost.

Norme citate

Parametri costituzionali