Pronuncia 270/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1989 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Barel Eddj, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella Camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo. Ritenuto che con ordinanza 13 dicembre 1989 il Tribunale militare di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 codice penale, nella parte in cui non consente l'estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione; Considerato che è nel frattempo entrata in vigore la legge 7 febbraio 1990 n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio u.s.; che l'art. 4 di tale legge dispone la sostituzione dell'art. 166 codice penale, il cui nuovo primo comma estende alle pene accessorie la sospensione condizionale, mentre l'art. 8 sopprime l'art. 69 del codice penale militare di pace; che di conseguenza a tutte le pene accessorie militari è, in forza della nuova legge, esteso il beneficio suddetto; che pertanto gli atti debbono essere restituiti al giudice a quo perché, alla luce della normativa sopravvenuta, riesamini se la questione sollevata sia tuttora rilevante;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di Padova affinché riesamini la rilevanza della questione sollevata alla luce della sopravvenuta legge 7 febbraio 1990 n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione di pubblici dipendenti). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: SAJA

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Massime

ORD. 270/90. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - OPERATIVITA' - LIMITI - NON CONSENTITA ESTENSIONE ALLE PENE ACCESSORIE - LAMENTATA APPLICABILITA' DELLA NORMA ALLE PENE ACCESSORIE MILITARI - RESTITUZIONE DI ATTI PER IUS SUPERVENIENS.

Restituzione degli atti al giudice rimettente affinche' provveda ad un nuovo esame della rilevanza della questione alla stregua dell'art. 4 l. 7 febbraio 1990, n. 19 (con il quale, in sostituzione dell'art. 166 cod. pen., si prevede l'estensione della sospensione condizionale della pena anche alle pene accessorie) nonche' dell'art. 8 della stessa legge (che sopprime l'art. 69 del cod. pen. mil. di pace, con la conseguenza che il beneficio suddetto e' esteso a tutte le pene accessorie militari).