Pronuncia 60/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 29, 219 e 230, comma terzo, del codice penale militare di pace e dell'art. 166 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 30 marzo 1989 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Ruggiero Lorenzo, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989; 2) ordinanza emessa il 6 giugno 1989 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Purpiglia Pasquale, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989; 3) ordinanza emessa l'8 giugno 1989 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Lucchini Franco, iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, comma terzo, codice penale militare di pace, con riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare territoriale di Padova con le ordinanze 30 marzo, 6 e 8 giugno 1989; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare di Padova con tutte le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 60/90 A. REATI MILITARI - PENA ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DAL GRADO - AUTOMATICITA' - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Questione gia' dichiarata inammissibile perche' di esclusiva competenza del legislatore. - S. n. 490/1989. ____________ N.B.: I riferimenti normativi qui sotto riportati sono stati integrati secondo quanto disposto, riguardo alla sentenza n. 60 del 1990, dalla ordinanza di correzione n. 214 del 1990.

Norme citate

  • codice penale militare di pace-Art. 219
  • codice penale militare di pace-Art. 230, comma 3

SENT. 60/90 B. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - ESTENSIONE ALLE PENE ACCESSORIE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INCIDENZA SUL POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI ADEGUARE LA PENA AL FATTO - CONSEGUENTI DISPARITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Spetta alla discrezionalita' del legislatore, a causa della necessita' di adottare provvedimenti conseguenti in ordine a situazioni connesse, al diritto transitorio e al necessario coordinamento in relazione al nuovo codice di procedura penale, l'eventuale estensione degli effetti della sospensione condizionale, prevista dall'art. 166 del codice penale approvato col r.d. n. 1398/1930 per la sola pena principale, anche alle pene accessorie. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 166 del codice penale approvato col r.d. n. 1398/1930, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione. Fattispecie relativa alla pena accessoria della rimozione dal grado per reato militare).