Pronuncia 131/1986

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405 ("Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia") e degli artt. 163, 166 e 167 c.p., promossi con ordinanze emesse il 4 settembre 1978 dal Tribunale di Aosta (n. 2 ordd.), il 18 ottobre 1978 dal Tribunale di Padova, il 4 dicembre 1978 dal Tribunale di Monza, iscritte rispettivamente ai nn. 622, 623, 663 del registro ordinanze 1978 ed al n. 434 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 52, 59 e 203 del 1979; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405 e degli artt. 163, 166 e 167 codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 79 e 104 Cost., dai Tribunali di Aosta, Padova e Monza con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1986. F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Renato Dell'Andro

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: PALADIN

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Massime

SENT. 131/86 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - AMNISTIA O INDULTO PER IL REATO DA CUI ESSA DIPENDE - PREVISTA REVOCA O RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE - RIDUZIONE NELLA STESSA MISURA DELL'INDULTO APPLICATO ALLA PENA PRINCIPALE - PRETESA ILLEGITTIMITA' PER INOSSERVANZA DEL PROCEDIMENTO PREVISTO PER I DECRETI DI AMNISTIA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Il decreto di amnistia e indulto, al cui processo formativo l'art. 79 Cost. precipuamente attiene, concerne essenzialmente (arg. ex comma secondo stesso articolo) la scelta dei reati da beneficiare, mentre la disciplina degli effetti che, in conseguenza della sua emanazione, si producono in ordine a tali reati e', di regola, prevista da norme ordinarie, e con norme di pari grado ben puo' essere mutata. Legittimamente, pertanto, l'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405 prevede, a seguito di concessione d'amnistia ed indulto, la revoca o riduzione della gia' disposta sospensione della patente di guida, modificando, in materia, la disciplina che in sua mancanza si sarebbe applicata, ai sensi degli artt. 151 e 174 cod. pen., non esistendo alcun vincolo, costituzionalmente determinato, a provvedere attraverso il procedimento di cui all'art. 79 Cost.. (Infondatezza, in riferimento all'art. 79 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405 sotto il profilo che la revoca o riduzione della sospensione della patente di guida - in quanto sanzione penale - non avrebbe potuto essere disposta da legge ordinaria ma solo dal decreto emanato dal Capo dello Stato di concessione del beneficio.)

Norme citate

  • legge-Art. 11

Parametri costituzionali

SENT. 131/86 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - AMNISTIA O INDULTO PER IL REATO DA CUI ESSA DIPENDE - PREVISTA REVOCA O RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE NELLA STESSA MISURA DELL'INDULTO APPLICATO ALLA PENA PRINCIPALE - ASSERITA INTROMISSIONE DEL POTERE LEGISLATIVO NEI CONFRONTI DEL POTERE GIUDIZIARIO - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Nessuna violazione dei principi di autonomia ed indipendenza dell'ordine giudiziario puo' riscontrarsi in una norma di semplice deroga ad alcune parti di disposizioni penali. E poiche' non altrimenti e' dato giustificare la revoca o riduzione della sospensione della patente di guida, previste - in deroga agli artt. 151 e 174 cod. pen. - dall'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405, quali effetti, rispettivamente, dell'amnistia o dell'indulto applicati alla pena principale, e' da escludere - anche a voler considerare la sospensione della patente come sanzione amministrativa - che la norma in questione dia luogo ad una intromissione del potere legislativo nei confronti del potere giudiziario. (Non fondatezza in riferimento all'art. 104 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405, in parte qua.)

Norme citate

  • legge-Art. 11

Parametri costituzionali

SENT. 131/86 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - AMNISTIA O INDULTO PER IL REATO DA CUI ESSA DIPENDE - PREVISTA REVOCA O RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE NELLA STESSA MISURA DELL'INDULTO APPLICATO ALLA PENA PRINCIPALE - PENA PRINCIPALE DI DURATA INFERIORE A QUELLA DELLA SOSPENSIONE - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Per costante orientamento della Cassazione l'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405, che a seguito di concessione di indulto da applicarsi alla pena principale, prevede la riduzione della sospensione della patente, dev'essere interpretato nel senso che la durata della sospensione della patente va ridotta nella misura in cui l'indulto e' astrattamente applicabile, a nulla rilevando che in concreto la pena principale condonata sia inferiore a tale misura. Va percio' respinta la censura di violazione del principio di eguaglianza, mossa alla suddetta norma in base all'inesatto assunto interpretativo che nei casi in cui la pena principale sia inferiore alla durata minima (sei mesi) della sospensione della patente, tale misura persisterebbe restando invece totalmente esclusa nei casi di condono di pene di piu' lunga durata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405, in parte qua.)

Norme citate

  • legge-Art. 11

Parametri costituzionali

SENT. 131/86 D. CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - RIDUZIONE DELLA SUA DURATA NEL CASO IN CUI SIA APPLICATO L'INDULTO PER LA PENA PRINCIPALE - PRETESA ESCLUSIONE DI TALE ULTERIORE BENEFICIO NEL CASO IN CUI SIA APPLICATA LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INFONDATEZZA.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione riguardo all'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405, anche i soggetti che beneficiano della sospensione condizionale della pena principale possono, in concreto, comunque godere dell'eliminazione o della riduzione della sospensione della patente di guida ivi previste a seguito di concessione di amnistia o indulto. Va percio' esclusa la violazione del principio di eguaglianza prospettata in base all'inesatto assunto interpretativo che tali soggetti, pur essendo piu' meritevoli, non potessero goderne. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405, in parte qua).

Parametri costituzionali