Articolo 725 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 61/1971Depositata il 22/03/1971
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 725 c.p., sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, senza che siano stati addotti nuovi motivi, e gia' dichiarata non fondata con sent. n. 159 del 1970.
Norme citate
- codice penale-Art. 725
Parametri costituzionali
Pronuncia 159/1970Depositata il 18/11/1970
L'art. 725 c.p. non contrasta con il divieto di censura preventiva di cui all'art. 21, secondo comma, della Costituzione. Invero la cernita imposta ai rivenditori di giornali, al fine di escludere dalla diffusione le pubblicazioni contrarie alla pubblica decenza, non ricade sotto l'ambito d'applicazione della norma costituzionale invocata, la quale concerne la censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi, esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa, adottato con un provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione del pensiero (sent. nn. 31/1957 e 115/1957; n. 44/1960).
Norme citate
- codice penale-Art. 725
Parametri costituzionali
Pronuncia 159/1970Depositata il 18/11/1970
L'art. 725 c.p. non realizza una generica limitazione alla liberta' di stampa: i rivenditori di giornali sono tenuti infatti ad esercitare un esame sommario, diretto ad eliminare dalla diffusione quelle pubblicazioni che offendono in maniera appariscente la pubblica decenza. La tutela, cosi' assicurata, delle regole di pudicizia e di costumatezza che la civile convivenza esige siano da tutti osservate, non si traduce quindi in una limitazione della liberta' di pensiero.
Norme citate
- codice penale-Art. 725
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.