Articolo 598 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 380/1999Depositata il 07/10/1999
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 598 cod. pen., denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consentirebbe l'estensione, secondo l'interpretazione prevalente, della non punibilita' delle offese contenute negli scritti e nei discorsi delle parti o dei loro patrocinatori nel processo, anche alle offese, integranti il delitto di oltraggio a un magistrato in udienza, arrecate dal difensore al pubblico ministero nel corso della discussione in un processo penale. Contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente - che valorizza la collocazione dell'esimente, inserita nel contesto dei delitti contro l'onore, e trae argomento dalla intenzione del legislatore -, e' possibile dare dell'art. 598 cod. pen. una interpretazione estensiva, conforme ai principi costituzionali, sia perche' le offese contenute in discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori dinanzi all'autorita' giudiziaria e concernenti l'oggetto della causa non differiscono, quanto alla condotta, a seconda che il destinatario delle espressioni offensive sia una parte privata o il pubblico ministero, sia, soprattutto, perche' la finalita' di salvaguardia della liberta' di discussione delle parti, perseguita dal legislatore con la previsione dell'esimente, non potrebbe essere efficacemente realizzata se la sua portata fosse circoscritta in relazione ai soggetti destinatari delle offese e se si garantisse, incoerentemente, l'assoluta liberta' di espressione ad una sola delle parti in giudizio, consentendosi soltanto al pubblico ministero, e non anche al difensore, di avvalersi della "immunita' giudiziaria".
Norme citate
- codice penale-Art. 343
- codice penale-Art. 595
- codice penale-Art. 594
- codice penale-Art. 598
Parametri costituzionali
Pronuncia 380/1999Depositata il 07/10/1999
La non punibilita' per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorita' giudiziaria, prevista dall'art. 598 cod. pen., si fonda sull'esigenza di assicurare una libera e piena esplicazione della difesa, senza le remore che possono derivare dal rischio di incriminazione per espressioni, eventualmente considerate offensive, usate nel contesto difensivo; come tale, svolge una funzione strumentale rispetto alla formazione del giudizio. La tutela della liberta' della difesa non attribuisce peraltro una singolare facolta' di offendere, giacche' tutti gli atti ed ogni condotta nel processo debbono rispecchiare il dovere di correttezza, anche nelle forme espressive usate dalle parti, e l'esimente per le offese arrecate non ne elimina il disvalore, ne' esclude sanzioni di tipo diverso da quelle penali, come le sanzioni disciplinari, preordinate all'osservanza delle regole di deontologia professionale, o reazioni ulteriori, tra le quali vanno annoverati i poteri del presidente, nell'ambito della disciplina dell'udienza e della direzione del dibattimento, di intervenire per contenere e ricondurre nell'ambito della correttezza le modalita' espressive usate dalle parti, disponendo anche la eliminazione di quanto e' offensivo ed assegnando alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. - Sulla funzione dell'"immunita' giudiziaria", prevista dall'art. 598 cod. pen., v. S. n. 128/1979 e O. n. 889/1988.
Norme citate
- codice penale-Art. 598
- codice di procedura penale-Art. 470
Pronuncia 889/1988Depositata il 26/07/1988
L'immunita' per le offese recate nella fase di trattazione della causa, allorche' tollerabili, trova una sua ragion d'essere nel contesto del dibattito giudiziario nello svolgimento del quale l'eccessivo controllo dell'ardore polemico, derivante dalla contrapposizione dialettica della contesa , potrebbe risolversi in pregiudizio per l'efficacia delle difese. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 598 c.p., denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente che l'esimente ivi prevista sia applicabile alle offese contenute nell 'atto di citazione).
Norme citate
- codice penale-Art. 598
Parametri costituzionali
Pronuncia 128/1979Depositata il 14/11/1979
La non punibilita' delle offese di cui all'art. 598, primo comma, c.p. ha fondamento nella liberta' di discussione delle parti contendenti a tutela della liberta' della difesa (senza per questo attribuire un diritto all'ingiuria). La garanzia dell'art. 24, secondo comma, Cost., non puo' estendersi al consulente tecnico, il quale non e' legittimato all'esercizio del patrocinio e svolge attivita' di consulenza concernente cognizioni tecniche e quindi un'attivita' obiettivamente diversa da quella tecnicogiuridica che i patrocinatori, nell'esercizio professionale, debbono svolgere nella dinamica dei procedimenti con riguardo all'oggetto del giudizio. Di conseguenza, non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 598, primo comma, c.p. nella parte in cui non prevede la non punibilita' delle offese contenute negli scritti e nei discorsi dei consulenti tecnici di parte in procedimenti davanti all'autorita' giudiziaria o amministrativa.
Norme citate
- codice penale-Art. 598, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.