Articolo 470 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 380/1999Depositata il 07/10/1999
La non punibilita' per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorita' giudiziaria, prevista dall'art. 598 cod. pen., si fonda sull'esigenza di assicurare una libera e piena esplicazione della difesa, senza le remore che possono derivare dal rischio di incriminazione per espressioni, eventualmente considerate offensive, usate nel contesto difensivo; come tale, svolge una funzione strumentale rispetto alla formazione del giudizio. La tutela della liberta' della difesa non attribuisce peraltro una singolare facolta' di offendere, giacche' tutti gli atti ed ogni condotta nel processo debbono rispecchiare il dovere di correttezza, anche nelle forme espressive usate dalle parti, e l'esimente per le offese arrecate non ne elimina il disvalore, ne' esclude sanzioni di tipo diverso da quelle penali, come le sanzioni disciplinari, preordinate all'osservanza delle regole di deontologia professionale, o reazioni ulteriori, tra le quali vanno annoverati i poteri del presidente, nell'ambito della disciplina dell'udienza e della direzione del dibattimento, di intervenire per contenere e ricondurre nell'ambito della correttezza le modalita' espressive usate dalle parti, disponendo anche la eliminazione di quanto e' offensivo ed assegnando alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. - Sulla funzione dell'"immunita' giudiziaria", prevista dall'art. 598 cod. pen., v. S. n. 128/1979 e O. n. 889/1988.
Norme citate
- codice penale-Art. 598
- codice di procedura penale-Art. 470
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