Articolo 43 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101 e 108 della Costituzione - dell'art. 43, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui, secondo l'orientamento interpretativo della Corte di cassazione, consente, nel caso di giudice astenutosi o ricusato, la sua sostituzione con altro magistrato esterno, applicato per quel solo procedimento. E' evidente, infatti, il difetto di rilevanza delle questioni dal momento che il collegio rimettente si presentava in una regolare composizione, al momento della rimessione, sicché la censurata "supplenza esterna" è rimasta del tutto priva di effetti nel giudizio 'a quo' e non è più comunque attuale.
Sono manifestamente infondate, con riferimento all'art. 25 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 2, cod. proc. pen., in quanto identiche questioni sono gia' state dichiarate manifestamente infondate con ord. n. 439/1998. - S. nn. 175/1997, 40/1998; O. nn. 255/1995, 439/1998.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 2, cod. proc. pen., il quale stabilisce che, qualora non sia possibile sostituire il giudice astenuto o ricusato con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario, il procedimento sia rimesso al giudice egualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello individuato in base all'art. 11 dello stesso codice, sia perche' la Corte, esaminando analoghe questioni concernenti la norma corrispondente contenuta nel codice di procedura penale del 1930 (art. 70, ultimo comma), ha gia' escluso l'ipotizzato contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, rilevando che lo spostamento della competenza non e' demandato all'insindacabile discrezionalita' di un organo giudiziario, ma dipende necessariamente dall'accertamento obiettivo di fatti ipotizzati dalla legge e mira ad assicurare la continuita' e l'efficienza della funzione giurisdizionale, sia perche' - denunciando in realta' il giudice rimettente la omessa applicazione, nei processi dei quali e' stato investito, delle norme dell'ordinamento giudiziario sulla sostituzione del giudice astenuto o ricusato, la cui osservanza avrebbe consentito di celebrare i dibattimenti nella sede naturale, riservando alla rimessione il carattere proprio della eccezionalita' - la questione ha origine da una situazione prospettata come patologica, mentre solo la corretta applicazione delle norme puo' essere alla base dello scrutinio di legittimita' costituzionale; d'altra parte il sistema processuale consente, attraverso il rimedio del conflitto di competenza, la verifica della corretta applicazione delle norme di ordinamento giudiziario sulla sostituzione del giudice. - Cfr., per quanto riguarda la rimessione del procedimento nel codice di procedura penale del 1930, sentenza n. 168/1976 e ordinanza n. 132/1977; nel senso che le situazioni patologiche, estranee alla corretta applicazione della norma, non possono essere valutate nel giudizio di costituzionalita', sentenze nn. 40/1998 e 175/1997, nonche' ordinanza n. 255/1995. red.: S. Evangelista
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 25, 627 e 43, comma 2, cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.. - Sent. n. 294/1995. red.: S. Di Palma