Articolo 627 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E'manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente di rilevare e sollevare questione di costituzionalità con riferimento ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio. In sede di rinvio, infatti, la norma dichiarata applicabile dalla Corte di cassazione nell'interpretazione da essa fornita può essere sospettata di illegittimità costituzionale, con la richiesta del relativo scrutinio da parte di questa Corte. - Sulla legittimazione del giudice di rinvio a sollevare dubbi di costituzionalità concernenti l'interpretazione risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, vedi citate, ex plurimis , sentenze n. 130/1993 e n. 78/2007, nonché con riguardo al giudizio di rinvio in sede civile, sentenze n. 138/1977 e n. 349/2007.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la stessa cosi' come proposta investe non il precetto di cui il giudice 'a quo' e' tenuto a fare applicazione in sede di rinvio, ma la norma che impone al giudice di rinvio di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione - il profilo concernente la dedotta violazione dell'art. 97 Cost. non e' pertinente, perche' il principio del buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli Uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio. - Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 376/1993 e 313/1995.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la stessa cosi' come proposta investe non il precetto di cui il giudice 'a quo ' e' tenuto a fare applicazione in sede di rinvio, ma la norma che impone al giudice di rinvio di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione - il parametro dell'art. 24, secondo comma, Cost. non appare correttamente evocato, non potendo il diritto di difesa estendersi fino a ricomprendere l'interpretazione piu' favorevole per la parte interessata: un'interpretazione razionalmente destinata a soccombere di fronte all'esigenza, anch'essa costituzionalmente presidiata, che il giudice di merito venga assoggettato <
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 25, 627 e 43, comma 2, cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.. - Sent. n. 294/1995. red.: S. Di Palma