Articolo 25 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 25, 627 e 43, comma 2, cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.. - Sent. n. 294/1995. red.: S. Di Palma
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 101 della Costituzione, in quanto basata su una erronea premessa interpretativa, poiche', contrariamente a quanto assume il giudice 'a quo', la natura vincolante della decisione della Corte di Cassazione che abbia pronunciato nel conflitto di competenza per territorio insorto tra due giudici, non preclude la rilevanza di fatti sopravvenuti, non soltanto quando questi comportino una diversa definizione giuridica, da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore, ma anche quando tali fatti modifichino la competenza territoriale (come, nel caso di specie, per ragioni di connessione) a favore di un giudice diverso da quello indicato come territorialmente competente dalla Cassazione, ancorche' ugualmente competente per materia. red.: F. Mangano