Pronuncia 305/2008

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Paolo Maria NAPOLITANO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 627, comma 3, del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di L. S., con ordinanza del 30 maggio 2006, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2007. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 627, comma 3, del codice di procedura penale, in connessione con l'art. 628, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Francesco AMIRANTE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Francesco Amirante

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BILE

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Massime

Processo penale - Giudizio di rinvio dopo annullamento - Impossibilità per il giudice di rinvio di rilevare e sollevare questione di costituzionalità riguardante il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio - Dedotta disparità di trattamento tra imputati, nonché lamentata lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Erroneità del presupposto interpretativo alla stregua della giurisprudenza costituzionale - Manifesta infondatezza della questione.

E'manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente di rilevare e sollevare questione di costituzionalità con riferimento ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio. In sede di rinvio, infatti, la norma dichiarata applicabile dalla Corte di cassazione nell'interpretazione da essa fornita può essere sospettata di illegittimità costituzionale, con la richiesta del relativo scrutinio da parte di questa Corte. - Sulla legittimazione del giudice di rinvio a sollevare dubbi di costituzionalità concernenti l'interpretazione risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, vedi citate, ex plurimis , sentenze n. 130/1993 e n. 78/2007, nonché con riguardo al giudizio di rinvio in sede civile, sentenze n. 138/1977 e n. 349/2007.

Processo penale - Prove - Testimonianza indiretta - Divieto di utilizzazione della testimonianza resa da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni da loro ritualmente documentate e verbalizzate - Principio di diritto, vincolante per il giudice di rinvio, affermante la possibilità per gli appartenenti alla polizia giudiziaria di riferire sulle notizie apprese da persone informate sui fatti, le cui dichiarazioni non siano state verbalizzate, pur sussistendo le condizioni per procedere alla loro formale assunzione e verbalizzazione - Irragionevole disparità di trattamento tra imputati, con lesione indiretta del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Illegittimità costituzionale della disposizione, ove interpretata nel senso censurato.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a ) e b ), cod. proc. pen. e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate. E', infatti, irragionevole e, nel contempo, lesivo del diritto di difesa e dei principi del giusto processo ritenere che la testimonianza de relato possa essere utilizzata qualora si riferisca a dichiarazioni rese con modalità non rispettose delle disposizioni degli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a ) e b ), cod. proc. pen., pur sussistendo le condizioni per la loro applicazione, mentre non lo sia qualora la dichiarazione sia stata ritualmente assunta e verbalizzata. In tal caso, infatti, si finirebbe per dare rilievo processuale - anche decisivo - ad atti processuali compiuti eludendo obblighi di legge, mentre sarebbero in parte inutilizzabili quelli posti in essere rispettandoli.