Articolo 195 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a ) e b ), cod. proc. pen. e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate. E', infatti, irragionevole e, nel contempo, lesivo del diritto di difesa e dei principi del giusto processo ritenere che la testimonianza de relato possa essere utilizzata qualora si riferisca a dichiarazioni rese con modalità non rispettose delle disposizioni degli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a ) e b ), cod. proc. pen., pur sussistendo le condizioni per la loro applicazione, mentre non lo sia qualora la dichiarazione sia stata ritualmente assunta e verbalizzata. In tal caso, infatti, si finirebbe per dare rilievo processuale - anche decisivo - ad atti processuali compiuti eludendo obblighi di legge, mentre sarebbero in parte inutilizzabili quelli posti in essere rispettandoli.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dell? art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, questioni identiche sollevate dal medesimo rimettente sono state dichiarate manifestamente infondate, e non risultano profili nuovi rispetto a quelli già valutati con le precedenti pronunce. - V, in particolare, ordinanza n. 293/2002 nonché sentenza n. 32/2002 e ordinanza n. 292/2002.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.195, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, vietando agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice, riprodurrebbe la norma di cui al medesimo art. 195, comma 4, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 24 del 1992. Non risultano, infatti, profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati, successivamente alle ordinanze di rimessione, anche in relazione ad altri parametri costituzionali, relativamente ad analoghe questioni, sollevate sulla base di argomentazioni che traevano anch'esse spunto dalla sentenza n. 24 del 1992, e dichiarate non fondate e manifestamente infondate. ? Per la non fondatezza di analoga questione, rinvio alla sentenza n. 32/2002. ? Per la manifesta infondatezza di analoghe questioni, rinvio alle ordinanze n. 292, n. 293 e 325/2002.
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo', della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettera a), dello stesso codice. - V., per questione identica, la citata sentenza n. 32/2002.
Manifesta infondatezza, trattandosi di questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni, con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice. - V. la sentenza n. 32/2002, cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 292 e 293/2002, richiamate con riferimento a questioni analoghe nonché la sentenza n. 24/1992 e l'ordinanza n. 36/2002, citate sempre in tema di testimonianza indiretta di appartenenti alla polizia giudiziaria.
Manifesta infondatezza, in quanto trattasi di questioni già dichiarate non fondate e manifestamente infondate, delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 Cost., e concernenti, rispettivamente, l'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui ai successivi artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), e l'art. 500, stesso codice, nella parte in cui consente di utilizzare i verbali usati per le contestazioni solo al fine di valutare la credibilità del teste. - V., quali precedenti alle decisioni, ivi richiamati sentenza n. 32/2002, ordinanze nn. 292 e 36/2002.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione, in quanto prevede il divieto della testimonianza 'de relato' per i soli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. Analoghe questioni sono state infatti dichiarate infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., successivamente all'ordinanza di rimessione, mentre, in relazione agli altri parametri va rilevato che la norma è coerente con la regola di esclusione probatoria di cui all'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. e costituisce espressione di un principio assunto a regola costituzionale, essendo finalizzata ad evitare l'elusione del contraddittorio nella formazione della prova. - V., quali precedenti alla decisione ivi richiamati, sentenze nn. 32/2002, 24/1992 e ordinanza n. 36/2002.
Alla luce del nuovo sistema normativo e, soprattutto, del principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova secondo l'attuale formulazione dell'art. 111 Cost., non può porsi una questione di legittimità per la norma dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, che pone il divieto della testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni, con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, cod. proc. pen. La norma in questione non determina, pertanto, una irragionevole disparità di trattamento della testimonianza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria: a) rispetto a quella resa da privati, o a quella consentita "negli altri casi", dal momento che essa mira a precludere che venga introdotto come prova in giudizio il contenuto di dichiarazioni consacrate in verbali di cui è vietata l'acquisizione (salva l'ipotesi indicata dall'art. 512 cod. proc. pen.); b) o rispetto alla disciplina dell'incompatibilità a testimoniare degli investigatori privati, poiché eventuali interpretazioni di tale disciplina dirette ad aggirare le regole di esclusione probatoria si porrebbero in contrasto con l'art. 111, quarto comma, della Costituzione. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 195 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. - Sulla dichiarazione di illegittimità della stessa norma, nella sua originaria formulazione, v. sentenza (qui richiamata) n. 24/1992. - Sulla regola di esclusione probatoria dettata dal nuovo testo dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., v. ordinanza (citata) n. 36/2002.
Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza, in quanto prospettata in termini meramente ipotetici o astrattamente, senza che abbia alcuna connessione con i giudizi ai quali dovrebbe riferirsi - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, che pone il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni ricevute dalle persone informate sui fatti con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettera b) e c) cod. proc. pen.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale relativo al divieto della testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni. Detta questione non ha, infatti, rilevanza nel giudizio 'a quo', dal momento che essa è stata sollevata sul presupposto interpretativo che il divieto operi solo nel caso di attività di indagine di iniziativa della polizia giudiziaria (e non anche nel caso di attività delegata dal pubblico ministero), e che il rimettente aveva comunque deciso nel senso di assumere la testimonianza dell'ufficiale di polizia alla stregua di quella interpretazione.