Pronuncia 32/2002

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 4 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse in data 11 aprile 2001 dal Tribunale di Palmi, 7 giugno 2001 dal Tribunale di Roma, 11 maggio 2001 dalla Corte di assise di Messina e 4 luglio 2001 dal Tribunale di Siracusa, rispettivamente iscritte ai nn. 514, 662, 666 e 728 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26, 37 e 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di costituzione dell'imputato nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Siracusa, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Tribunali di Palmi e di Roma e dalla Corte di assise di Messina, con le ordinanze in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dai Tribunali di Palmi e di Roma, con le ordinanze in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

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Massime

Processo penale - Formazione della prova - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni (ex artt. 351 e 357 cod. proc. pen.) - Lamentata irragionevolezza della disciplina, con disparità di trattamento, rispetto alla disciplina generale della testimonianza indiretta e a quella prevista per gli investigatori privati - Sopravvenuto mutamento del quadro costituzionale di riferimento - Non fondatezza della questione.

Alla luce del nuovo sistema normativo e, soprattutto, del principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova secondo l'attuale formulazione dell'art. 111 Cost., non può porsi una questione di legittimità per la norma dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, che pone il divieto della testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni, con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, cod. proc. pen. La norma in questione non determina, pertanto, una irragionevole disparità di trattamento della testimonianza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria: a) rispetto a quella resa da privati, o a quella consentita "negli altri casi", dal momento che essa mira a precludere che venga introdotto come prova in giudizio il contenuto di dichiarazioni consacrate in verbali di cui è vietata l'acquisizione (salva l'ipotesi indicata dall'art. 512 cod. proc. pen.); b) o rispetto alla disciplina dell'incompatibilità a testimoniare degli investigatori privati, poiché eventuali interpretazioni di tale disciplina dirette ad aggirare le regole di esclusione probatoria si porrebbero in contrasto con l'art. 111, quarto comma, della Costituzione. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 195 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. - Sulla dichiarazione di illegittimità della stessa norma, nella sua originaria formulazione, v. sentenza (qui richiamata) n. 24/1992. - Sulla regola di esclusione probatoria dettata dal nuovo testo dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., v. ordinanza (citata) n. 36/2002.

Parametri costituzionali

Processo penale - Formazione della prova - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni (ex artt. 351 e 357 cod. proc. pen.) - Lamentata compressione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Prospettazione della questione in termini ipotetici - Manifesta inammissibilità.

Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza, in quanto prospettata in termini meramente ipotetici o astrattamente, senza che abbia alcuna connessione con i giudizi ai quali dovrebbe riferirsi - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, che pone il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni ricevute dalle persone informate sui fatti con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettera b) e c) cod. proc. pen.

Processo penale - Formazione della prova - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni (ex artt. 351 e 357 cod. proc. pen.) - Ritenuta operatività del divieto solo in caso di indagini svolte d?iniziativa e non anche nel caso di indagini delegate dal pubblico ministero - Assunta disparità di disciplina, con violazione del diritto di difesa e del principio di parità tra accusa e difesa - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale relativo al divieto della testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni. Detta questione non ha, infatti, rilevanza nel giudizio 'a quo', dal momento che essa è stata sollevata sul presupposto interpretativo che il divieto operi solo nel caso di attività di indagine di iniziativa della polizia giudiziaria (e non anche nel caso di attività delegata dal pubblico ministero), e che il rimettente aveva comunque deciso nel senso di assumere la testimonianza dell'ufficiale di polizia alla stregua di quella interpretazione.