Pronuncia 32/2002
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 4 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse in data 11 aprile 2001 dal Tribunale di Palmi, 7 giugno 2001 dal Tribunale di Roma, 11 maggio 2001 dalla Corte di assise di Messina e 4 luglio 2001 dal Tribunale di Siracusa, rispettivamente iscritte ai nn. 514, 662, 666 e 728 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26, 37 e 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di costituzione dell'imputato nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Siracusa, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Tribunali di Palmi e di Roma e dalla Corte di assise di Messina, con le ordinanze in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dai Tribunali di Palmi e di Roma, con le ordinanze in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Guido Neppi Modona
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: RUPERTO
Massime
Processo penale - Formazione della prova - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni (ex artt. 351 e 357 cod. proc. pen.) - Lamentata irragionevolezza della disciplina, con disparità di trattamento, rispetto alla disciplina generale della testimonianza indiretta e a quella prevista per gli investigatori privati - Sopravvenuto mutamento del quadro costituzionale di riferimento - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge-Art. 4
- codice di procedura penale-Art. 195, comma 4
Parametri costituzionali
Processo penale - Formazione della prova - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni (ex artt. 351 e 357 cod. proc. pen.) - Lamentata compressione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Prospettazione della questione in termini ipotetici - Manifesta inammissibilità.
Norme citate
- legge-Art. 4
- codice di procedura penale-Art. 195, comma 4
Parametri costituzionali
Processo penale - Formazione della prova - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni (ex artt. 351 e 357 cod. proc. pen.) - Ritenuta operatività del divieto solo in caso di indagini svolte d?iniziativa e non anche nel caso di indagini delegate dal pubblico ministero - Assunta disparità di disciplina, con violazione del diritto di difesa e del principio di parità tra accusa e difesa - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Norme citate
- legge-Art. 4
- codice di procedura penale-Art. 195, comma 4