Articolo 28 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentirebbe al giudice di primo grado di sollevare conflitto di competenza, ove ritenga erronea la decisione con la quale il giudice di appello, rilevata una nullità processuale, abbia rinviato gli atti al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio. Infatti, se da un lato la decisione del giudice di grado superiore non può mai vincolare l'autonomia e l'indipendenza del giudice di primo grado, dall'altro l'intervento additivo sollecitato dal giudice rimettente si risolverebbe nell'introduzione di una sorta di impugnazione, da parte del giudice di primo grado, della decisione del giudice di grado superiore; nè l'impossibilità di sollevare conflitto, in sè considerata, collide con l'art. 111 Cost., in quanto il conflitto non è necessariamente uno strumento acceleratorio del processo. - Sulla reciproca indipendenza tra giudici di grado diverso, v. sentenza n. 112/1994; ordinanze n. 241/1991, n. 83/1994. M.R.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 2, cod. proc. pen., il quale stabilisce che, qualora non sia possibile sostituire il giudice astenuto o ricusato con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario, il procedimento sia rimesso al giudice egualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello individuato in base all'art. 11 dello stesso codice, sia perche' la Corte, esaminando analoghe questioni concernenti la norma corrispondente contenuta nel codice di procedura penale del 1930 (art. 70, ultimo comma), ha gia' escluso l'ipotizzato contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, rilevando che lo spostamento della competenza non e' demandato all'insindacabile discrezionalita' di un organo giudiziario, ma dipende necessariamente dall'accertamento obiettivo di fatti ipotizzati dalla legge e mira ad assicurare la continuita' e l'efficienza della funzione giurisdizionale, sia perche' - denunciando in realta' il giudice rimettente la omessa applicazione, nei processi dei quali e' stato investito, delle norme dell'ordinamento giudiziario sulla sostituzione del giudice astenuto o ricusato, la cui osservanza avrebbe consentito di celebrare i dibattimenti nella sede naturale, riservando alla rimessione il carattere proprio della eccezionalita' - la questione ha origine da una situazione prospettata come patologica, mentre solo la corretta applicazione delle norme puo' essere alla base dello scrutinio di legittimita' costituzionale; d'altra parte il sistema processuale consente, attraverso il rimedio del conflitto di competenza, la verifica della corretta applicazione delle norme di ordinamento giudiziario sulla sostituzione del giudice. - Cfr., per quanto riguarda la rimessione del procedimento nel codice di procedura penale del 1930, sentenza n. 168/1976 e ordinanza n. 132/1977; nel senso che le situazioni patologiche, estranee alla corretta applicazione della norma, non possono essere valutate nel giudizio di costituzionalita', sentenze nn. 40/1998 e 175/1997, nonche' ordinanza n. 255/1995. red.: S. Evangelista
Come sia la Corte costituzionale che la Corte di cassazione hanno gia' affermato, la disposizione dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen. - secondo cui nell'ipotesi di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo, risulta preordinata a risolvere i dissensi tra giudici facenti parte del medesimo ufficio giudiziario. Di conseguenza essa non trova applicazione in una fattispecie - quale quella realizzatasi nel giudizio 'a quo' - nella quale giudici appartenenti a diversi uffici giudiziari di pretura e di tribunale declinano la propria competenza in ordine alla cognizione del medesimo reato, dovendosi invece, in tale ipotesi, ricorrere alla procedura ordinaria per la soluzione dei conflitti di competenza di cui all'art. 28, primo comma. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101 Cost., dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen.). - V. Corte costituzionale S. n. 15/1992 e Corte di cassazione, Sez. I, 15 gennaio 1994, n. 5363. red.: S.P.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 241/1991, 13, 69, 70 e 71/1992. red.: E.M. rev.: S.P.
Questione gia' piu' volte dichiarata manifestamente infondata. - Con particolari riferimenti al perseguimento del fine della sollecita definizione del processo, O. n. 241/1991 e alla ragionevolezza della norma ed all'assenza di discriminazione tra funzioni giurisdizionali, O. n. 13/1992. - Cfr. anche O. nn. 69/1992, 71/1992 e 254/1991. red.: E.M. rev.: S.P.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 241/1991, 254/1991, 13/1992, 15/1992.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 241/1991, 254/1991, 13/1992 e 15/1992.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 241/1991 e 254/1991.
La prevalenza della decisione del giudice del dibattimento in caso di contrasto con il giudice dell'udienza preliminare, prevista dall'art. 28, secondo comma, cod.proc.pen., non investe la competenza, ma risulta preordinata a risolvere i dissensi tra giudici facenti parte del medesimo ufficio giudiziario e percio' non lede ne' il principio della precostituzione per legge del giudice, di cui all'art. 25 Cost., e neppure la direttiva n. 15 dell'art. 2 della legge n. 81 del 1987, che - come rilevato anche nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale - si riferisce esclusivamente ai conflitti di giurisdizione e competenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma secondo, cod.proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 25 e 76 Cost.).
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 241/1991 e 254/1991.