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Pronuncia 112/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale; dell'art. 429 (in combinato disposto con gli artt. 417, primo comma, lett. b), e 423 del codice di procedura penale), e dell'art. 2, n. 52 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega al governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 29 luglio 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento penale a carico di La Rosa Salvatore ed altri, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, dal G.I.P. presso il Tribunale di Siracusa con l'ordinanza in epigrafe. Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 429 (in combinato disposto con gli artt. 417 e 423) del codice di procedura penale e 2 n. 52 della legge 16 febbraio 1987 n. 81 ""Delega al governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale") sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal G.I.P. presso il Tribunale di Siracusa con la medesima ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

Massime

SENT. 112/94 A. PROCESSO PENALE - CONTRASTO FRA GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO (NELLA SPECIE INSORTO IN SEGUITO A RESTITUZIONE AL PRIMO DEGLI ATTI RELATIVI A DECRETO DICHIARATO NULLO DAL SECONDO) - PREVISTA PREVALENZA DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 241/1991, 13, 69, 70 e 71/1992. red.: E.M. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 112/94 B. PROCESSO PENALE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - LAMENTATA IMMODIFICABILITA' PER IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DELLA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO FORMULATA DAL P.M. - CONSEGUENTE DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON LESIONE DEI PRINCIPI DI LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE E DI INVIOLABILITA' DELLA DIFESA - QUESTIONE FORMULATA SUL NON CONDIVISIBILE PRESUPPOSTO CHE LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE VIETINO AL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE (COME RICHIESTO NEL PROCESSO DI PROVENIENZA) DI AGGIUNGERE ALL'IMPUTAZIONE UNA CIRCOSTANZA ATTENUANTE - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.

La censura relativa all'art. 429 (in combinato disposto con gli artt. 417 e 423) c.p.p. e all'art. 2, dir. 52, legge 16 febbraio 1987, n. 81 nella parte in cui imporrebbero al giudice dell'udienza preliminare di adottare, nel decreto che dispone il giudizio, la definizione giuridica del fatto formulata dal P.M., pur se contraria al suo convincimento, e che in particolare, nella specie, vieterebbero di formulare "l'ipotesi di reato attenuata prevista in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza dall'art. 73, quinto comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in luogo di quella prevista dall'art. 73, primo comma, configurata dall'Accusa", e' basata per erronea individuazione, da parte dell'autorita' remittente, degli elementi che devono essere contenuti nel decreto di rinvio a giudizio: infatti, il caso di specie non riguarda la qualificazione giuridica del fatto, ma attiene solo alla possibilita' di aggiungere o meno all'imputazione una circostanza attenuante, elemento non compreso tra quelli - come, peraltro, risulta anche dall'art. 380, lett. h), st.cod. - che ai sensi dell'art. 429, lett. e), devono essere necessariamente indicati nel provvedimento che dispone il giudizio, richiedendosi soltanto che questo contenga l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di una misura di sicurezza. Pertanto la questione sollevata, essendo priva di rilevanza, nel giudizio 'a quo' va dichiarata inammissibile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 429 (in combinato disposto con gli artt. 417 e 423) del codice di procedura penale e 2 n. 52 della legge 16 febbraio 1987 n. 81, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, Cost.). red.: E.M. rev.: S.P.

SENT. 112/94 C. PROCESSO PENALE - DECRETO CHE DISPONE: IL GIUDIZIO - CONTENUTO - LIMITI - DIVIETO AL G.I.P. (PER FINI DI) DI DESCRIVERE COM MAGGIOR COMPLETEZZA IL FATTO STORICO OGGETTO DELL'ACCUSA - INSUSSISTENZA.

Sotto il profilo della necessaria aderenza del fatto storico contestato all'imputazione formulata, l'art. 429, comma secondo, c.p.p. prevede la nullita' del decreto che dispone il giudizio soltanto se in esso manchi o e' insufficiente, l'enunciazione del fatto o delle circostanze aggravanti. Nulla vieta percio' al G.I.P. di descrivere, con la completezza che egli ritiene necessaria, il fatto storico oggetto dell'accusa. red.: E.M. rev.: S.P.