Articolo 417 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 33-'quinquies', 416 e 417 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui le disposizioni censurate non prevedono che la sanzione processuale della decadenza, conseguente alla mancata proposizione, prima della conclusione dell?udienza preliminare, dell?eccezione concernente l?erronea attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione monocratica o collegiale, sia ?correlata allo specifico obbligo del pubblico ministero di indicazione del giudice davanti al quale chiede il rinvio a giudizio?. Infatti la questione origina da una interpretazione della norma censurata (per la quale il termine di decadenza in questione dovrebbe continuare ad essere riferito all?udienza preliminare, malgrado nel caso in esame l?inosservanza delle disposizioni relative all?attribuzione dei reati sia concretamente eccepibile, analogamente alle ipotesi nelle quali manca l?udienza preliminare, solo dopo la 'vocatio in ius' e, cioè, in un momento in cui il termine indicato dalla disciplina censurata è ormai decorso) priva di significato logico e razionale, sicché anche la soluzione proposta si rivela del tutto inadeguata. M.F.
Non contrasta con le garanzie costituzionali del diritto di difesa e degli obblighi di motivazione delle sentenze e di esercizio dell'azione penale l'art. 417 cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'assunto del giudice 'a quo', di fronte a una richiesta di rinvio a giudizio assolutamente generica sia in ordine alla formulazione della imputazione sia in ordine alla indicazione delle fonti di prova, non consente al giudice dell'udienza preliminare di emettere una sentenza di non luogo a procedere come pure di dichiarare la nullita' della richiesta. E infatti, qualora nella richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero a norma dell'art. 417 cod. proc. pen. il fatto sia enunciato in termini di assoluta genericita', cosi' da incidere negativamente sullo svolgimento del contraddittorio e quindi sull'esercizio del diritto di difesa, il giudice dell'udienza preliminare ha il dovere di sollecitare il pubblico ministero a procedere alle necessarie integrazioni e precisazioni dell'imputazione, non diversamente da quanto deve ritenersi, come gia' affermato dalla Corte costituzionale, allorche' il giudice valuti che il fatto sia diverso da come descritto nella richiesta di rinvio a giudizio. Se, poi, il rilievo di genericita' riguarda la indicazione delle fonti di prova, poiche' quel che importa non e' tanto l'aspetto formale della loro indicazione nella richiesta quanto l'effettiva esistenza di esse nel fascicolo, il cui contenuto e' conoscibile dalla difesa, e' evidente che tale aspetto investe il merito della decisione che il giudice deve adottare al termine dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 424 cod. proc. pen.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 111 e 112 Cost., dell'art. 417 cod. proc. pen.). - Sul potere del giudice dell'udienza preliminare di invitare il pubblico ministero a modificare l'imputazione, quando ritenga che il fatto sia diverso da come enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, v. S. n. 88/1994. red.: G. Conti
La censura relativa all'art. 429 (in combinato disposto con gli artt. 417 e 423) c.p.p. e all'art. 2, dir. 52, legge 16 febbraio 1987, n. 81 nella parte in cui imporrebbero al giudice dell'udienza preliminare di adottare, nel decreto che dispone il giudizio, la definizione giuridica del fatto formulata dal P.M., pur se contraria al suo convincimento, e che in particolare, nella specie, vieterebbero di formulare "l'ipotesi di reato attenuata prevista in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza dall'art. 73, quinto comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in luogo di quella prevista dall'art. 73, primo comma, configurata dall'Accusa", e' basata per erronea individuazione, da parte dell'autorita' remittente, degli elementi che devono essere contenuti nel decreto di rinvio a giudizio: infatti, il caso di specie non riguarda la qualificazione giuridica del fatto, ma attiene solo alla possibilita' di aggiungere o meno all'imputazione una circostanza attenuante, elemento non compreso tra quelli - come, peraltro, risulta anche dall'art. 380, lett. h), st.cod. - che ai sensi dell'art. 429, lett. e), devono essere necessariamente indicati nel provvedimento che dispone il giudizio, richiedendosi soltanto che questo contenga l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di una misura di sicurezza. Pertanto la questione sollevata, essendo priva di rilevanza, nel giudizio 'a quo' va dichiarata inammissibile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 429 (in combinato disposto con gli artt. 417 e 423) del codice di procedura penale e 2 n. 52 della legge 16 febbraio 1987 n. 81, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, Cost.). red.: E.M. rev.: S.P.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto le norme impugnate hanno esaurito la propria sfera applicativa con la celebrazione della udienza preliminare e con la pronuncia del decreto che dispone il giudizio, sicche', pendendo il procedimento a quo davanti al giudice del dibattimento, le norme stesse non rilevano in alcun modo agli effetti della decisione che il tribunale rimettente e' chiamato ad adottare.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata in ipotesi analoghe concernenti gli artt. 418, primo comma, e 419, sesto comma, cod. proc. pen. riguardo alla mancata previsione per il G.I.P. di sindacare la scelta del rito operata dal P.M. ad eccezione del giudizio immediato. - O. nn. 234/1991 e 256/1991.