Articolo 416 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 416 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 24, comma 2 e 111, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sanzione di nullità per i casi in cui il fascicolo trasmesso al giudice con la richiesta di rinvio a giudizio sia predisposto senza l'osservanza delle prescrizioni relative alla formazione dei fascicoli (art. 416 cod. proc. pen., 130 disp. att. cod. proc. pen. e 3 d.m. 30 settembre 1989, n. 334). L'intervento additivo richiesto dal rimettente - mediante l'introduzione di una nuova causa di nullità - avrebbe l'effetto di determinare una eccessiva rigidità delle conseguenze derivanti da un'irregolare formazione del fascicolo, evenienza alla quale può porsi rimedio attraverso l'intervento del giudice che può sollecitare il pubblico ministero a riordinare il fascicolo nel rispetto delle norme relative alla sua formazione, rinviando, se del caso, anche l'udienza, con segnalazione della disfunzione al capo dell'ufficio ai sensi dell'art. 124, comma 2, cod. proc. pen. La regressione del procedimento che conseguirebbe alla declaratoria di nullità potrebbe, poi, risultare contraria agli stessi legittimi interessi delle parti e in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo fissato dall'art. 111, comma 2, della Costituzione. - Sul potere del giudice di garantire l'effettività del contraddittorio, vedi, citata sentenza n. 16/1994
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 33-'quinquies', 416 e 417 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui le disposizioni censurate non prevedono che la sanzione processuale della decadenza, conseguente alla mancata proposizione, prima della conclusione dell?udienza preliminare, dell?eccezione concernente l?erronea attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione monocratica o collegiale, sia ?correlata allo specifico obbligo del pubblico ministero di indicazione del giudice davanti al quale chiede il rinvio a giudizio?. Infatti la questione origina da una interpretazione della norma censurata (per la quale il termine di decadenza in questione dovrebbe continuare ad essere riferito all?udienza preliminare, malgrado nel caso in esame l?inosservanza delle disposizioni relative all?attribuzione dei reati sia concretamente eccepibile, analogamente alle ipotesi nelle quali manca l?udienza preliminare, solo dopo la 'vocatio in ius' e, cioè, in un momento in cui il termine indicato dalla disciplina censurata è ormai decorso) priva di significato logico e razionale, sicché anche la soluzione proposta si rivela del tutto inadeguata. M.F.
Deve essere ordinata la restituzione ai giudici 'a quibus' (Pretori di Camerino, Brescia, Firenze, S. Maria Capua Vetere - sez. dist. di Aversa) degli atti relativi ai giudizi di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 565, comma 1, 456, comma 1, 3 e 5, 429, comma 1 e 2, 555, comma 2, cod. proc. pen.; dell'art. 565, comma 1, cod. proc. pen.; dell'art. 459 cod. proc. pen. e dell'art. 2 della l. 16 luglio 1997, n. 234; e degli artt. 416 e 555 cod. proc. pen., come modif. dalla l. n. 234 del 1997, e 459 cod. proc. pen., per un riesame della rilevanza delle questioni sollevate alla luce del 'jus superveniens', costituito dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479.
Questioni gia' dichiarate manifestamente infondate. - O. nn. 252/1991 e 303/1991.
Questione gia' dichiarata non fondata in quanto la disposizione impugnata, "nella sua corretta lettura, non conferisce al p.m. un potere di scelta degli atti da trasmettere al giudice delle indagini preliminari insieme con la richiesta di rinvio a giudizio, imponendo allo stesso p.m. l'obbligo di trasmettere l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini". - V., sent. n. 145/1991.