Articolo 421 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Questioni gia' dichiarate manifestamente infondate. - O. nn. 252/1991 e 303/1991.
Manifesta infondatezza, in riferimento a tutti i parametri invocati, trattandosi di questione basata su presupposto erroneo - atteso che, mentre e' perfettamente logico e razionale che il pubblico ministero, nell'esposizione introduttiva, indichi gli elementi a sostegno della propria richiesta di rinvio a giudizio (anche perche' la "motivazione" di detta richiesta non e' compresa tra i requisiti formali della stessa indicati nell'art. 417 del codice di procedura penale), non e' affatto vero (come sembra ritenere il giudice remittente) che lo stesso pubblico ministero sia poi obbligato a concludere, all'esito dell'udienza, per il rinvio a giudizio, ben potendo, invece, a seguito dell'eventuale interrogatorio dell'imputato, degli interventi dei difensori, o, ancor piu', dell'eventuale "supplemento istruttorio" di cui all'art. 422 del codice di procedura penale, richiedere al giudice la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 421, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 112 della Costituzione).
L'apparente mancanza di regole sul deposito della consulenza tecnica di parte e sul relativo contraddittorio nella fase anteriore alla discussione nell'udienza preliminare, non viola il diritto di difesa delle parti processuali, in quanto, nel caso, (a differenza da quanto ritenuto dal giudice a quo) e' applicabile il disposto dell'art. 121 cod. proc. pen., che prevede la facolta' delle parti e dei difensori di presentare al giudice memorie o richieste scritte "in ogni stato e grado del procedimento". Come gia' affermato dalla Corte, infatti, l'espressione "procedimento" non e' riferibile solo alle indagini, ma anche all'udienza preliminare. E del resto lo stesso art. 421 cod. proc. pen. prevede, al terzo comma, che la discussione, in detta udienza, si svolga anche sulla base di "atti e documenti", preventivamente ammessi dal giudice, diversi da quelli contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'art. 416, secondo comma, il che implica che in essa pertinenti documenti e memorie - ivi comprese quelle del consulente tecnico di parte - ben possono essere prodotti dalle parti e formare oggetto del contraddittorio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 421 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.). - In merito all'applicabilita' del disposto dell'art. 121, comma primo, c.p.p. nell'udienza preliminare: S. n. 64/1991.