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Pronuncia 238/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 421 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Leoni Sauro ed altri, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 421 del codice di procedura penale, sostenendo che esso non prevede una disciplina sul contraddittorio processuale anteriore alla discussione svolta nell'udienza preliminare e che sarebbero perciò violati gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, in particolare per la menomazione che al diritto di difesa di tutte le parti deriverebbe dalla mancanza di regole sul deposito della consulenza tecnica di parte e sul relativo contraddittorio; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata; Considerato che nel sollevare tale questione il giudice a quo muove dal presupposto dell'inapplicabilità dell'art. 121, primo comma, del codice di rito, dato che la ivi prevista facoltà delle parti e dei difensori di presentare al giudice memorie o richieste scritte "in ogni stato e grado del procedimento", in quanto riferita, appunto, al "procedimento" e non al "processo", concernerebbe le sole indagini preliminari e non anche l'udienza preliminare; che tale interpretazione è però contraddetta dalla relazione al testo definitivo del codice, ove è precisato che "il termine "processo" (usato nel Progetto preliminare) è stato sostituito con quello di "procedimento", in quanto la disposizione è stata ritenuta applicabile anche durante le indagini preliminari", ciò che evidentemente presuppone la sua applicabilità nell'udienza preliminare (cfr. la sentenza n. 64 del 1991); che del resto lo stesso art. 421 prevede, al terzo comma, che la discussione, in detta udienza, si svolga anche sulla base di "atti e documenti", preventivamente ammessi dal giudice, diversi da quelli contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'art. 416, secondo comma, il che implica che in essa pertinenti documenti e memorie - ivi comprese quelle del consulente tecnico di parte - ben possono essere prodotti dalle parti e formare oggetto del contraddittorio; che nello stesso senso depone, quanto alla consulenza tecnica espletata al di fuori della perizia, il disposto dell'art. 233, primo comma; che pertanto la questione, in quanto basata su un'erronea interpretazione delle disposizioni disciplinanti la materia, va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 421 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 30 ottobre 1990. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: CORASANITI

Massime

ORD. 238/91. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - DEPOSITO DI CONSULENZA TECNICA - CONTRADDITTORIO PROCESSUALE ANTERIORE ALLA DISCUSSIONE NELL'UDIENZA PRELIMINARE - RITENUTA OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ERRONEA INTERPRETAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'apparente mancanza di regole sul deposito della consulenza tecnica di parte e sul relativo contraddittorio nella fase anteriore alla discussione nell'udienza preliminare, non viola il diritto di difesa delle parti processuali, in quanto, nel caso, (a differenza da quanto ritenuto dal giudice a quo) e' applicabile il disposto dell'art. 121 cod. proc. pen., che prevede la facolta' delle parti e dei difensori di presentare al giudice memorie o richieste scritte "in ogni stato e grado del procedimento". Come gia' affermato dalla Corte, infatti, l'espressione "procedimento" non e' riferibile solo alle indagini, ma anche all'udienza preliminare. E del resto lo stesso art. 421 cod. proc. pen. prevede, al terzo comma, che la discussione, in detta udienza, si svolga anche sulla base di "atti e documenti", preventivamente ammessi dal giudice, diversi da quelli contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'art. 416, secondo comma, il che implica che in essa pertinenti documenti e memorie - ivi comprese quelle del consulente tecnico di parte - ben possono essere prodotti dalle parti e formare oggetto del contraddittorio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 421 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.). - In merito all'applicabilita' del disposto dell'art. 121, comma primo, c.p.p. nell'udienza preliminare: S. n. 64/1991.