Articolo 565 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell?art. 459 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la nullità della richiesta di decreto penale di condanna, se non preceduta dall?invito a comparire per rendere interrogatorio a norma dell?art. 375, comma 3, cod. proc. pen., nonché degli artt. 565 e 464 cod. proc. pen., in combinato disposto tra loro, nella parte in cui non prevedono la nullità del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione al decreto penale di condanna se non preceduto dal citato invito a comparire per rendere interrogatorio. Infatti, spetta al giudice 'a quo' valutare se, a seguito della sopravvenuta legge 16 dicembre 1999, n. 479 - che nel quadro di una più generale revisione del procedimento penale dinanzi al tribunale anche in composizione monocratica ha, in particolare, modificato la normativa censurata - la questione sollevata sia, nel giudizio principale, tuttora rilevante nei termini in cui è stata proposta. M.F.
Deve essere ordinata la restituzione ai giudici 'a quibus' (Pretori di Camerino, Brescia, Firenze, S. Maria Capua Vetere - sez. dist. di Aversa) degli atti relativi ai giudizi di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 565, comma 1, 456, comma 1, 3 e 5, 429, comma 1 e 2, 555, comma 2, cod. proc. pen.; dell'art. 565, comma 1, cod. proc. pen.; dell'art. 459 cod. proc. pen. e dell'art. 2 della l. 16 luglio 1997, n. 234; e degli artt. 416 e 555 cod. proc. pen., come modif. dalla l. n. 234 del 1997, e 459 cod. proc. pen., per un riesame della rilevanza delle questioni sollevate alla luce del 'jus superveniens', costituito dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 565, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 464 dello stesso codice - nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio emesso in seguito all'opposizione a decreto penale di condanna contenga, a pena di nullita', l'avviso che l'imputato ha ancora la facolta' di chiedere nel giudizio dibattimentale l'applicazione della pena o l'ammissione all'oblazione - in quanto la disciplina del decreto penale e della relativa opposizione nel procedimento dinanzi al pretore, contenuta nella norma censurata, non contrasta con il diritto di difesa ne' riserva un'irragionevole e deteriore disparita' di trattamento all'imputato rinviato a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale rispetto a quello nei cui confronti sia stato emesso il decreto di citazione a giudizio disciplinato dall'art. 555 cod. proc. pen.. Nel primo caso, infatti, l'imputato ha gia' ricevuto l'avviso, contenuto nel decreto penale di condanna, che puo' chiedere il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena (art. 460, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) e, ove egli non abbia operato, in sede di opposizione al decreto penale, l'opzione per un rito alternativo, non vi e' motivo di rinnovare tale avviso, che risulterebbe pertanto inutile. Del resto - come e' stato altresi' precisato dalla Corte nella sentenza n. 344 del 1991- non vi sono preclusioni a che l'imputato, che nella dichiarazione di opposizione non abbia indicato alcuna opzione in ordine al rito, si avvalga, dopo il rinvio a giudizio, della facolta' di chiedere l'applicazione della pena o di essere ammesso all'oblazione sino alla scadenza dei termini rispettivamente stabiliti per i due riti alternativi. - V. O. n. 346/1992; cfr., altresi', S. n. 497/1995, richiamata dal giudice rimettente. red.: G. Leo
La mancata previsione della nomina, nel decreto penale, di un difensore di ufficio - nomina che, data la natura della pena, nel bilanciamento con le esigenze di speditezza dell'attivita' giudiziaria, non e' stata, a nessun fine, ritenuta necessaria nel codice - e della notifica del decreto penale al medesimo, non pregiudica il diritto dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena, di cui agli artt. 565 e 444 cod.proc.pen., ben potendo tale diritto esercitarsi, previa eventuale consultazione di un difensore di fiducia, nel congruo termine di quindici giorni accordatogli per proporre l'opposizione. Percio' anche se - come nel caso il giudice a quo - non si condivida l'interpretazione accolta dalla Corte costituzionale - secondo cui l'opponente potrebbe formulare la scelta tra i riti alternativi anche dopo il decreto che dispone il giudizio - e si ritenga, in conformita' al piu' recente orientamento della Cassazione, che tale decreto debba essere emanato ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen. anche per i reati di competenza del pretore e non debba quindi contenere un nuovo avviso all'imputato circa le opzioni per i procedimenti speciali, non sussiste la denunciata violazione del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 565 e 460 cod. proc. pen., in parte qua.) - Sulla facolta' dell'opponente a decreto penale di formulare la scelta tra i riti alternativi anche dopo il decreto che dispone il giudizio: S. n. 344/1991; - Sulla congruita', ai fini della opposizione a decreto penale, del previsto termine di quindici giorni, nel regime del codice abrogato: S. n. 159/1972, 189/1972, 16/1970, 136/1967, 27/1966 e 170/1963.
Non sono violati i principi richiamati dalla legge delega in relazione alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di diritti delle persone e del processo penale, poiche' queste, nel reclamare che l'imputato debba essere "assistito da un avvocato quando lo esigono gli interessi della giustizia", tendono ad evitare che la mancanza di un difensore possa risultare pregiudizievole per il diritto di difesa in relazione allo scopo ed alle funzioni dell'atto da compiere. Ma, nel caso del procedimento per decreto, un difensore tecnico non e' indispensabile al fine di proporre opposizione, in quanto questa si risolve in una richiesta di dibattimento sul presupposto della ritenuta ingiustizia della condanna, richiesta resa agevole ed alla portata anche di persona priva di cognizioni tecniche in quanto puo' concretarsi nella mera contestazione degli elementi risultanti dal decreto penale, che sara' sviluppata e dettagliata nella sede dibattimentale, ove e' invece, assicurato l'intervento del difensore (v. massima A). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, primo comma, l. 16 febbraio 1987, n. 81, degli artt. 459, 460 e 461 c.p.p., in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice). - S. n. 189/1972.
La mancata previsione della nomina di un difensore di ufficio prima o contestualmente all'emissione del decreto penale, non contrasta con il principio della legge di delega, il quale esige che nel relativo procedimento siano previste "tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione". Infatti, secondo la piu' corrente accezione, deve escludersi che nella "fase dell'opposizione" possa ritenersi compresa anche la dichiarazione di opposizione. Questa costituisce l'atto per effetto del quale si apre, dinanzi all'organo giudiziario competente, detta fase, che ha appunto inizio dal momento in cui l'opposizione viene dichiarata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2 n. 46 l. 16 febbraio 1987, n. 81, degli artt. 459, 460, 461 c.p.p. in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice).
Nel procedimento per decreto per quanto attiene alla possibilita' di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su accordo del P.M., la diversita' delle formule adoperate nell'art. 565, secondo comma, per il giudizio innanzi al pretore: "con l'atto di opposizione l'imputato chiede...il decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444" rispetto alla formula "puo' chiedere", adoperata dall'art. 461, terzo comma, per l'opposizione in tribunale, e' priva di importanza dovendo ad esse attribuirsi significato identico ai fini che interessano, perche' manca ogni elemento per dedursi che nel primo caso, a differenza del secondo, si sia voluta introdurre una preclusione in ragione delle caratteristiche del giudizio pretorile rispetto a quello dinanzi al tribunale. Deriva da cio' che l'eventuale mancanza nell'atto di opposizione di una qualsiasi richiesta in ordine alle tre alternative indicate nell'art. 565, secondo comma, assume implicitamente il significato di richiesta del decreto di citazione (ancorche' non espressamente indicato) e non comporta l'inammissibilita' dell'opposizione. Ne' restano precluse le altre scelte alternative, rimanendo ancora possibile la scelta del rito abbreviato nel procedimento pretorile nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio (artt. 560, primo comma 1, e 555, primo comma, lett. e) e cosi' quella dell'applicazione della pena su accordo con il pubblico ministero, che puo' essere richiesta fino all'apertura del dibattimento (art. 563, primo e quarto comma). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 459, 460, 461 in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice).
In caso di procedimento per decreto seguito da opposizione, la richiesta di oblazione (ancorche' non contenuta nell'atto di opposizione) e' possibile fino all'apertura del dibattimento e, quindi, non e' pregiudizievole il fatto che l'imputato, in quanto non assistito dal difensore e da questi non reso edotto, non si sia avvalso della facolta' di chiederla contestualmente all'opposizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 459, 460, 461 in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice).