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Pronuncia 344/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 459, 460, 461, in relazione all'art. 565, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Milano nel procedimento penale a carico di Pasquini Renato iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 459, 460 e 461, in relazione all'art. 565, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Vincenzo Caianello

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GALLO

Massime

SENT. 344/91 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO PENALE - NATURA PRELIMINARE DELLA DECISIONE - IMPLICAZIONI - ESPERIMENTO DEI MEZZI DI DIFESA - RINVIO AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.

Il decreto penale costituisce una decisione preliminare contro la quale l'imputato puo' proporre opposizione, sicche' l'esperimento dei mezzi di difesa e' rinviato al vero e proprio giudizio che si svolge con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari. - S. nn. 170/1963, 27/1966 e 136/1967.

SENT. 344/91 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO PREVISTA SOLO NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'OPPOSIZIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA DELLE CONVENZIONI RATIFICATE DALL'ITALIA RELATIVE AI DIRITTI DELLE PERSONE E AL PROCESSO PENALE - INSUSSISTENZA - FINALITA' DI TALI NORME - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non sono violati i principi richiamati dalla legge delega in relazione alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di diritti delle persone e del processo penale, poiche' queste, nel reclamare che l'imputato debba essere "assistito da un avvocato quando lo esigono gli interessi della giustizia", tendono ad evitare che la mancanza di un difensore possa risultare pregiudizievole per il diritto di difesa in relazione allo scopo ed alle funzioni dell'atto da compiere. Ma, nel caso del procedimento per decreto, un difensore tecnico non e' indispensabile al fine di proporre opposizione, in quanto questa si risolve in una richiesta di dibattimento sul presupposto della ritenuta ingiustizia della condanna, richiesta resa agevole ed alla portata anche di persona priva di cognizioni tecniche in quanto puo' concretarsi nella mera contestazione degli elementi risultanti dal decreto penale, che sara' sviluppata e dettagliata nella sede dibattimentale, ove e' invece, assicurato l'intervento del difensore (v. massima A). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, primo comma, l. 16 febbraio 1987, n. 81, degli artt. 459, 460 e 461 c.p.p., in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice). - S. n. 189/1972.

Parametri costituzionali

SENT. 344/91 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO PREVISTA SOLO NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'OPPOSIZIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DI NORMA DELLA LEGGE DELEGA - ERRONEA INTERPRETAZIONE DI ESSA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La mancata previsione della nomina di un difensore di ufficio prima o contestualmente all'emissione del decreto penale, non contrasta con il principio della legge di delega, il quale esige che nel relativo procedimento siano previste "tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione". Infatti, secondo la piu' corrente accezione, deve escludersi che nella "fase dell'opposizione" possa ritenersi compresa anche la dichiarazione di opposizione. Questa costituisce l'atto per effetto del quale si apre, dinanzi all'organo giudiziario competente, detta fase, che ha appunto inizio dal momento in cui l'opposizione viene dichiarata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2 n. 46 l. 16 febbraio 1987, n. 81, degli artt. 459, 460, 461 c.p.p. in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice).

Parametri costituzionali

SENT. 344/91 D. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DECRETO PENALE - NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO PREVISTA SOLO NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'OPPOSIZIONE - CONSEGUENZE - RITENUTA IMPOSSIBILITA', A DIFFERENZA DI QUANTO PREVISTO PER IL PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE, E IN CONTRASTO CON LE ESIGENZE DEL DIRITTO DI DIFESA, DI OPERARE PONDERATAMENTE LE PREVISTE SCELTE ALTERNATIVE (RICHIESTA DI DECRETO DI CITAZIONE, O DI RITO ABBREVIATO, O DI APPLICAZIONE DELLA PENA) - QUESTIONE SOLLEVATA SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO CHE A TALI SCELTE SI DEBBA PROVVEDERE CONTESTUALMENTE ALL'OPPOSIZIONE - NON FONDATEZZA.

Nel procedimento per decreto per quanto attiene alla possibilita' di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su accordo del P.M., la diversita' delle formule adoperate nell'art. 565, secondo comma, per il giudizio innanzi al pretore: "con l'atto di opposizione l'imputato chiede...il decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444" rispetto alla formula "puo' chiedere", adoperata dall'art. 461, terzo comma, per l'opposizione in tribunale, e' priva di importanza dovendo ad esse attribuirsi significato identico ai fini che interessano, perche' manca ogni elemento per dedursi che nel primo caso, a differenza del secondo, si sia voluta introdurre una preclusione in ragione delle caratteristiche del giudizio pretorile rispetto a quello dinanzi al tribunale. Deriva da cio' che l'eventuale mancanza nell'atto di opposizione di una qualsiasi richiesta in ordine alle tre alternative indicate nell'art. 565, secondo comma, assume implicitamente il significato di richiesta del decreto di citazione (ancorche' non espressamente indicato) e non comporta l'inammissibilita' dell'opposizione. Ne' restano precluse le altre scelte alternative, rimanendo ancora possibile la scelta del rito abbreviato nel procedimento pretorile nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio (artt. 560, primo comma 1, e 555, primo comma, lett. e) e cosi' quella dell'applicazione della pena su accordo con il pubblico ministero, che puo' essere richiesta fino all'apertura del dibattimento (art. 563, primo e quarto comma). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 459, 460, 461 in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice).

SENT. 344/91 E. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO PREVISTA SOLO NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'OPPOSIZIONE - CONSEGUENZE - RITENUTA DIFFICOLTA' PER IL PREVENUTO DI CHIEDERE L'OBLAZIONE - INSUSSISTENZA - QUESTIONE BASATA SU ERRONEO PRESUPPOSTO - NON FONDATEZZA.

In caso di procedimento per decreto seguito da opposizione, la richiesta di oblazione (ancorche' non contenuta nell'atto di opposizione) e' possibile fino all'apertura del dibattimento e, quindi, non e' pregiudizievole il fatto che l'imputato, in quanto non assistito dal difensore e da questi non reso edotto, non si sia avvalso della facolta' di chiederla contestualmente all'opposizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 459, 460, 461 in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice).

Parametri costituzionali

SENT. 344/91 F. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO PREVISTA SOLO NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'OPPOSIZIONE - CONSEGUENZE - LAMENTATA POSSIBILE PERDITA, PER EFFETTO DI UNA OPPOSIZIONE PROPOSTA DAL CONDANNATO, DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE FINO ALLA META' DELLA PENA EDITTALE - INCIDENZA SULLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'applicazione di una pena diminuita fino alla meta' non e' un beneficio conseguente "all'accettazione" del decreto penale, ma costituisce il limite di diminuzione della pena edittale minima che il pubblico ministero puo' indicare nel richiedere l'emissione del decreto penale. Pertanto, chiarita in questi termini la portata dell'art. 459, secondo comma, cod.proc.pen. (applicabile nel giudizio a quo per il rinvio dell'art. 565, primo comma), non viene in discussione la perdita di un beneficio come possibile conseguenza della mancata accettazione del decreto penale, bensi' la convenienza o meno di accettare o affrontare, con l'opposizione, il giudizio ordinario con tutte le alee che questo comporta, in base a una scelta riguardo alla quale la possibilita' che sia operata dall'interessato senza l'assistenza di un difensore e' gia' stata riconosciuta non illegittima dalla giurisprudenza della Corte sulle norme del codice attuale (ved. massime precedenti) come di quello abrogato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 459, 460 e 461 cod.proc.pen. in relazione all'art. 565 st. cod., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - S. n. 189/1972.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 461
  • codice di procedura penale 1930-Art. 565
  • codice di procedura penale 1930-Art. 460
  • codice di procedura penale 1930-Art. 459

Parametri costituzionali