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Pronuncia 114/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 565, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 464 stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1996 dal pretore di Lucera, nel procedimento penale a carico di Di Bello Stefania Concetta, iscritta al n. 813 del registro ordinanze del 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 565, comma 2, del codice di procedura penale in relazione all'art. 464 stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Lucera, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

Massime

SENT. 114/97. PROCESSO PENALE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO EMESSO IN SEGUITO AD OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA - MANCATO AVVISO ALL'IMPUTATO DELLA FACOLTA' DI CHIEDERE NEL GIUDIZIO DIBATTIMENTALE L'APPLICAZIONE DELLA PENA O L'AMMISSIONE ALL'OBLAZIONE - NULLITA' DEL DECRETO DI CITAZIONE - OMESSA PREVISIONE - RITENUTO CONTRASTO CON IL DIRITTO DI DIFESA - DEDOTTA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IMPUTATO NEI CUI CONFRONTI SIA STATO EMESSO IL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO A NORMA DELL'ART. 555 COD. PROC. PEN. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 565, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 464 dello stesso codice - nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio emesso in seguito all'opposizione a decreto penale di condanna contenga, a pena di nullita', l'avviso che l'imputato ha ancora la facolta' di chiedere nel giudizio dibattimentale l'applicazione della pena o l'ammissione all'oblazione - in quanto la disciplina del decreto penale e della relativa opposizione nel procedimento dinanzi al pretore, contenuta nella norma censurata, non contrasta con il diritto di difesa ne' riserva un'irragionevole e deteriore disparita' di trattamento all'imputato rinviato a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale rispetto a quello nei cui confronti sia stato emesso il decreto di citazione a giudizio disciplinato dall'art. 555 cod. proc. pen.. Nel primo caso, infatti, l'imputato ha gia' ricevuto l'avviso, contenuto nel decreto penale di condanna, che puo' chiedere il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena (art. 460, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) e, ove egli non abbia operato, in sede di opposizione al decreto penale, l'opzione per un rito alternativo, non vi e' motivo di rinnovare tale avviso, che risulterebbe pertanto inutile. Del resto - come e' stato altresi' precisato dalla Corte nella sentenza n. 344 del 1991- non vi sono preclusioni a che l'imputato, che nella dichiarazione di opposizione non abbia indicato alcuna opzione in ordine al rito, si avvalga, dopo il rinvio a giudizio, della facolta' di chiedere l'applicazione della pena o di essere ammesso all'oblazione sino alla scadenza dei termini rispettivamente stabiliti per i due riti alternativi. - V. O. n. 346/1992; cfr., altresi', S. n. 497/1995, richiamata dal giudice rimettente. red.: G. Leo