About

Pronuncia 142/2009

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 416 del codice di procedura penale promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese con ordinanza del 29 novembre 2007, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2008. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 416 del codice di procedura penale, sollevata, con riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Gaetano Silvestri

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMIRANTE

Massime

Processo penale - Udienza preliminare - Presentazione della richiesta di rinvio a giudizio - Sanzione di nullità in caso di trasmissione di fascicolo processuale predisposto senza l'osservanza delle prescrizioni relative alla formazione dei fascicoli - Mancata previsione - Dedotta violazione del diritto di difesa, nonché del diritto dell'imputato di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 416 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 24, comma 2 e 111, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sanzione di nullità per i casi in cui il fascicolo trasmesso al giudice con la richiesta di rinvio a giudizio sia predisposto senza l'osservanza delle prescrizioni relative alla formazione dei fascicoli (art. 416 cod. proc. pen., 130 disp. att. cod. proc. pen. e 3 d.m. 30 settembre 1989, n. 334). L'intervento additivo richiesto dal rimettente - mediante l'introduzione di una nuova causa di nullità - avrebbe l'effetto di determinare una eccessiva rigidità delle conseguenze derivanti da un'irregolare formazione del fascicolo, evenienza alla quale può porsi rimedio attraverso l'intervento del giudice che può sollecitare il pubblico ministero a riordinare il fascicolo nel rispetto delle norme relative alla sua formazione, rinviando, se del caso, anche l'udienza, con segnalazione della disfunzione al capo dell'ufficio ai sensi dell'art. 124, comma 2, cod. proc. pen. La regressione del procedimento che conseguirebbe alla declaratoria di nullità potrebbe, poi, risultare contraria agli stessi legittimi interessi delle parti e in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo fissato dall'art. 111, comma 2, della Costituzione. - Sul potere del giudice di garantire l'effettività del contraddittorio, vedi, citata sentenza n. 16/1994