Articolo 423 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., censurato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice dell'udienza preliminare di disporre la notificazione all'imputato contumace del verbale di udienza che recepisce la modifica dell'imputazione, mediante contestazione di una circostanza aggravante, operata dal pubblico ministero sulla base degli stessi atti di indagine su cui si è fondato l'esercizio dell'azione penale. Quanto alla violazione dell'art. 24 Cost., l'impossibilità di proporre la richiesta di rito speciale a fronte della mutata imputazione in udienza preliminare consegue alla volontaria, duplice scelta dell'imputato di rimanere contumace e di non conferire una procura speciale al difensore; considerato, altresì, che la modifica dell'imputazione nell'udienza preliminare non è un evento imprevedibile, a maggior ragione quando il mutamento si basi, come nella specie, su elementi già desumibili dagli atti di indagine. Quanto alla censura di violazione dell'art. 3 Cost., se è vero che l'udienza preliminare si qualifica ormai come momento di giudizio, di natura non meramente processuale, ciò non vale, ancora, ad elidere le marcate differenze contenutistiche rispetto al dibattimento, poiché la "piattaforma cognitiva" della decisione del giudice dell'udienza preliminare non attinge alla pienezza dell'istruttoria dibattimentale e detta decisione resta calibrata sull'alternativa fra il proscioglimento ed il rinvio a giudizio, con esclusione della possibilità di condanna. > >- Sulla qualificazione della decisione dell'imputato di non presenziare al processo come "scelta difensiva" non suscettibile di venire conculcata v., citata, sentenza n. 301/1994. > >- Sulle modifiche dell'imputazione in dibattimento v., citata, sentenza n. 265/1994 (illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.). > >- Sulla qualificazione dell'udienza preliminare come "momento di giudizio" di natura non meramente processuale, v., citate, sentenze n. 335/2002 e n. 224/2001 e ordinanze n. 20 e n. 90/2004, n. 269 e n. 271/2003, n. 367 e n. 490/2002. > >- Sulle differenti discipline che regolano il mutamento del quadro d'accusa nell'udienza preliminare e nel dibattimento v., citata, ordinanza n. 185/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 423 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di modifica del capo di imputazione operata nel corso dell'udienza preliminare, il pubblico ministero chieda che la modificata contestazione sia inserita nel verbale d'udienza e il verbale sia notificato per estratto all'imputato contumace. Il giudice rimettente, infatti, si fonda sull'erroneo presupposto secondo cui sarebbero tra loro comparabili norme dettate per fasi processuali del tutto eterogenee, quali l'udienza preliminare ed il dibattimento di primo grado. M.R.
La censura relativa all'art. 429 (in combinato disposto con gli artt. 417 e 423) c.p.p. e all'art. 2, dir. 52, legge 16 febbraio 1987, n. 81 nella parte in cui imporrebbero al giudice dell'udienza preliminare di adottare, nel decreto che dispone il giudizio, la definizione giuridica del fatto formulata dal P.M., pur se contraria al suo convincimento, e che in particolare, nella specie, vieterebbero di formulare "l'ipotesi di reato attenuata prevista in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza dall'art. 73, quinto comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in luogo di quella prevista dall'art. 73, primo comma, configurata dall'Accusa", e' basata per erronea individuazione, da parte dell'autorita' remittente, degli elementi che devono essere contenuti nel decreto di rinvio a giudizio: infatti, il caso di specie non riguarda la qualificazione giuridica del fatto, ma attiene solo alla possibilita' di aggiungere o meno all'imputazione una circostanza attenuante, elemento non compreso tra quelli - come, peraltro, risulta anche dall'art. 380, lett. h), st.cod. - che ai sensi dell'art. 429, lett. e), devono essere necessariamente indicati nel provvedimento che dispone il giudizio, richiedendosi soltanto che questo contenga l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di una misura di sicurezza. Pertanto la questione sollevata, essendo priva di rilevanza, nel giudizio 'a quo' va dichiarata inammissibile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 429 (in combinato disposto con gli artt. 417 e 423) del codice di procedura penale e 2 n. 52 della legge 16 febbraio 1987 n. 81, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, Cost.). red.: E.M. rev.: S.P.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 11/1991.
L'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale - contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo - non subordina l'operato del giudice per le indagini preliminari alla discrezionalita' dell'imputato ma detta, invece, le regole da adottare per le "nuove contestazioni" nel corso dell'udienza preliminare. E' percio' da escludere che esso leda il principio della soggezione del giudice solo alla legge enunciato dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.).
Le condizioni dettate dall'art. 423, secondo comma, c.p.p. per poter procedere nell'udienza preliminare alla contestazione di nuovi fatti costituenti reati sono preordinate ad evitare il pregiudizio che potrebbe derivare al diritto di difesa dell'imputato dalla inaspettata contestazione di fatti non enunciati nella richiesta di rinvio a giudizio e non puo' percio' essere misurata sul metro delle esigenze di celerita' del giudizio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost.).
Quando il giudice remittente omette completamente di indicare le ragioni che lo inducono a dubitare della conformita' della disposizione denunciata ad alcuni dei precetti costituzionali invocati, la relativa questione di costituzionalita' va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.).
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza essendo stata sollevata in via meramente ipotetica ed astratta.
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza essendo stata sollevata in via meramente ipotetica ed astratta.
La disposizione dell'art. 423, comma secondo, cod. proc. pen. che disciplina le "nuove contestazioni" nel corso dell'udienza preliminare, stabilendo che "se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi e' il consenso dell'imputato", non viola il principio di obbligatorieta' dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. poiche' il pubblico ministero - quando nel corso dell'udienza preliminare risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo che configuri un reato perseguibile d'ufficio - puo' scegliere se esercitare per tale fatto un'azione penale separata o procedere, con il consenso dell'imputato, alla nuova contestazione nell'ambito del processo gia' in corso. Conseguentemente non ha neppure fondamento l'altra censura di illegittimita' costituzionale formulata sul presupposto di una ingiustificata diversita' - sotto il profilo del controllo giurisdizionale sull'obbligatorio esercizio dell'azione penale - tra la disciplina dell'archiviazione dettata dall'art. 409 del codice di procedura penale e la disciplina delle "nuove contestazioni" in udienza contenuta nella norma impugnata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale in relazione agli artt. 112 e 3 della Cost.). - Con identica decisione riguardo al profilo relativo all'art. 112 Cost. : O. n. 11/1991.