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Pronuncia 384/2006

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 423, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 22 dicembre 2003 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nel procedimento penale a carico di K. C. ed altri, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2004. Visto l'atto di intervento del Presidente del Cosiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2006 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, comma 1, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il l'8 novembre 2006. F.to: Franco BILE, Presidente Giovanni Maria FLICK, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Giovanni Maria Flick

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BILE

Massime

SENT. 384/06. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE MEDIANTE CONTESTAZIONE DI AGGRAVANTE GIÀ RISULTANTE DAGLI ATTI DI INDAGINE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI NOTIFICARE ALL'IMPUTATO CONTUMACE IL RELATIVO VERBALE DI UDIENZA - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E LAMENTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA FASE DIBATTIMENTALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., censurato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice dell'udienza preliminare di disporre la notificazione all'imputato contumace del verbale di udienza che recepisce la modifica dell'imputazione, mediante contestazione di una circostanza aggravante, operata dal pubblico ministero sulla base degli stessi atti di indagine su cui si è fondato l'esercizio dell'azione penale. Quanto alla violazione dell'art. 24 Cost., l'impossibilità di proporre la richiesta di rito speciale a fronte della mutata imputazione in udienza preliminare consegue alla volontaria, duplice scelta dell'imputato di rimanere contumace e di non conferire una procura speciale al difensore; considerato, altresì, che la modifica dell'imputazione nell'udienza preliminare non è un evento imprevedibile, a maggior ragione quando il mutamento si basi, come nella specie, su elementi già desumibili dagli atti di indagine. Quanto alla censura di violazione dell'art. 3 Cost., se è vero che l'udienza preliminare si qualifica ormai come momento di giudizio, di natura non meramente processuale, ciò non vale, ancora, ad elidere le marcate differenze contenutistiche rispetto al dibattimento, poiché la "piattaforma cognitiva" della decisione del giudice dell'udienza preliminare non attinge alla pienezza dell'istruttoria dibattimentale e detta decisione resta calibrata sull'alternativa fra il proscioglimento ed il rinvio a giudizio, con esclusione della possibilità di condanna. > >- Sulla qualificazione della decisione dell'imputato di non presenziare al processo come "scelta difensiva" non suscettibile di venire conculcata v., citata, sentenza n. 301/1994. > >- Sulle modifiche dell'imputazione in dibattimento v., citata, sentenza n. 265/1994 (illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.). > >- Sulla qualificazione dell'udienza preliminare come "momento di giudizio" di natura non meramente processuale, v., citate, sentenze n. 335/2002 e n. 224/2001 e ordinanze n. 20 e n. 90/2004, n. 269 e n. 271/2003, n. 367 e n. 490/2002. > >- Sulle differenti discipline che regolano il mutamento del quadro d'accusa nell'udienza preliminare e nel dibattimento v., citata, ordinanza n. 185/2001.