Articolo 535 - CODICE PROCEDURA PENALE

La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali ((. . . )).
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 )).
Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.
Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza e' rettificata a norma dell'articolo 130.
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Massime della Corte Costituzionale

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