Pronuncia 451/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e del decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 novembre 1990, n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato), in relazione agli artt. 533, 535, 691, 692 e 693 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino sull'istanza proposta da Confalonieri Giancarlo, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che, nel corso di un incidente di esecuzione relativo ad intimazione di rimborso di onorari difensivi notificata dall'Erario (che li aveva anticipati) a soggetto ammesso al gratuito patrocino in sede penale e poi condannato, l'adito g.i.p. presso la Pretura di Torino - dopo che, con ordinanza n. 45 del 1994, questa Corte aveva già dichiarato manifestamente inammissibile, per la sua formulazione meramente ipotetica, una prima questione di legittimità da lui sollevata relativamente agli artt. 533, 535, 591-593 c.p.p. in relazione alla legge 1990 n. 217 (sul gratuito patrocinio) ed al relativo regolamento di attuazione approvato con D.M. 1990 n. 327, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 3, Costituzione - ha, con successiva propria ordinanza del 23 marzo 1994, nuovamente denunciato (sia pur in diversa sequenza) le norme suddette in riferimento agli stessi parametri, chiedendo a questo Giudice di stabilire in via "pregiudiziale" "se la nuova normativa sul gratuito patrocinio abbia inteso affermare che il non abbiente ammesso al patrocinio gratuito, successivamente condannato, non è tenuto a rimborsare lo Stato sia per le spese di giustizia sia per il patrocinio difensivo" e di verificare, "nel caso di risposta affermativa", la costituzionalità di tale normativa; che l'Avvocatura, per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l'inammissibilità della impugnativa per la sua identità con la precedente questione sollevata dal medesimo giudice a quo; Considerato che l'odierna ordinanza di rimessione prospetta ancora una volta un quesito fondato su una alternativa interpretativa; che pertanto - a prescindere dalla sussistenza o meno del requisito di novità (e dall'esame della correlativa eccezione, che resta così assorbita) - è prioritariamente decisivo ai fini della manifesta inammissibilità (pure di questa impugnativa), l'immanente suo carattere di ipoteticità (cfr. ordd. 166, 242, 285/93), contestualmente alla abdicazione, la parte del giudice a quo, alla doverosa previa verifica di praticabilità di una interpretazione adeguatrice del dato normativo sospetto di illegittimità (cfr. sent. n. 456/89, ord. n. 121/94, sent. nn. 149 e 255/1994); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e del decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 novembre 1990, n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato) in relazione agli artt. 533, 535, 691, 692, 693 del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Renato Granata

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: CASAVOLA

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Massime

ORD. 451/94. GRATUITO PATROCINIO - NON ABBIENTE AMMESSO, IN PROCEDIMENTO PENALE, AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E SUCCESSIVAMENTE CONDANNATO - RICHIESTA ALLA CORTE, DA PARTE DEL GIUDICE RIMETTENTE, DI STABILIRE, IN VIA PREGIUDIZIALE, SE, NELLA SUDDETTA IPOTESI, LA NUOVA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA NON IMPONGA AL CONDANNATO DI RIMBORSARE LO STATO SIA PER LE SPESE DI GIUSTIZIA SIA PER IL PATROCINIO DIFENSIVO, E DI VERIFICARE, IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA, LA CONFORMITA' DELL'ESCLUSIONE DI QUEST'OBBLIGO AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E AL PRECETTO COSTITUZIONALE, NELLA SUA EFFETTIVA PORTATA, DELLA ASSICURAZIONE AI NON ABBIENTI DEI MEZZI PER AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO - CARENZA DI PRESUPPOSTI ESSENZIALI DELL'INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - assorbita la eccezione avanzata circa la non novita' della stessa rispetto ad altra, gia' sollevata nello stesso giudizio riguardo alle medesime norme (sia pure in diversa sequenza) e dichiarata dalla Corte manifestamente inammissibile - e' prioritariamente decisivo l'immanente suo carattere di ipoteticita', contestualmente alla abdicazione, da parte del giudice 'a quo', alla doverosa previa verifica di una interpretazione adeguatrice del dato normativo sospetto di illegittimita'. - Sulla precedente questione su accennata, v. O. n. 45/1994; sui su indicati motivi della manifesta inammissibilita', cfr. quindi, rispettivamente, O. nn. 166/1993, 242/1993 e 285/1993, e S. n. 456/1989 e O. n. 121/1994, nonche' S. nn. 149/1994 e 255/1994. red.: S.P.