Articolo 692 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - assorbita la eccezione avanzata circa la non novita' della stessa rispetto ad altra, gia' sollevata nello stesso giudizio riguardo alle medesime norme (sia pure in diversa sequenza) e dichiarata dalla Corte manifestamente inammissibile - e' prioritariamente decisivo l'immanente suo carattere di ipoteticita', contestualmente alla abdicazione, da parte del giudice 'a quo', alla doverosa previa verifica di una interpretazione adeguatrice del dato normativo sospetto di illegittimita'. - Sulla precedente questione su accennata, v. O. n. 45/1994; sui su indicati motivi della manifesta inammissibilita', cfr. quindi, rispettivamente, O. nn. 166/1993, 242/1993 e 285/1993, e S. n. 456/1989 e O. n. 121/1994, nonche' S. nn. 149/1994 e 255/1994. red.: S.P.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto sollevata in via meramente ipotetica essendo fondata su un'alternativa interpretativa in ordine alla quale il giudice 'a quo' ha omesso di prendere posizione. - In senso conforme, v. O. nn. 207/93 e 285/92 nonche' S. nn. 166/1992, 242/1990, 472/1989 e 473/1989. red.: A.P. rev.: S.P.