Articolo 533 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - assorbita la eccezione avanzata circa la non novita' della stessa rispetto ad altra, gia' sollevata nello stesso giudizio riguardo alle medesime norme (sia pure in diversa sequenza) e dichiarata dalla Corte manifestamente inammissibile - e' prioritariamente decisivo l'immanente suo carattere di ipoteticita', contestualmente alla abdicazione, da parte del giudice 'a quo', alla doverosa previa verifica di una interpretazione adeguatrice del dato normativo sospetto di illegittimita'. - Sulla precedente questione su accennata, v. O. n. 45/1994; sui su indicati motivi della manifesta inammissibilita', cfr. quindi, rispettivamente, O. nn. 166/1993, 242/1993 e 285/1993, e S. n. 456/1989 e O. n. 121/1994, nonche' S. nn. 149/1994 e 255/1994. red.: S.P.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto sollevata in via meramente ipotetica essendo fondata su un'alternativa interpretativa in ordine alla quale il giudice 'a quo' ha omesso di prendere posizione. - In senso conforme, v. O. nn. 207/93 e 285/92 nonche' S. nn. 166/1992, 242/1990, 472/1989 e 473/1989. red.: A.P. rev.: S.P.
Manifesta inammissibilita' della questione: a) per impossibilita' di individuazione del petitum, avendo l'autorita' remittente indicato piu' giudici che potrebbero essere chiamati ad esercitare il sindacato sul dissenso del pubblico ministero in caso di richiesta di rito abbreviato, nonche' piu' momenti nel corso dei quali tale sindacato potrebbe essere esercitato; b) in quanto dalle vicende del processo a quo risulta che il pubblico ministero dell'udienza dibattimentale si e' espresso a favore della richiesta di abbreviazione reiterata dall'imputato.