Articolo 491 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 74 a 88, da 90 a 95, 154, 187 comma 3, 441, commi 2 e 3, 444, comma 2, 451, comma 3, 491, 505, da 538 a 541, e 543 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono "la possibilità di azione civile delle parti private nel processo penale". Infatti il rimettente sottopone a scrutinio trentatré articoli del codice di procedura penale di contenuto eterogeneo - tra cui figurano anche disposizioni che non riguardano affatto la questione - senza che tra esse si ravvisi quella reciproca, intima connessione che sola consente di coinvolgere nello scrutinio un intero complesso normativo. - Sulla possibilità di coinvolgere nello scrutinio di costituzionalità un intero complesso normativo v., da ultimo, sentenza n. 156/2001; ordinanze nn. 81 e 286/2001 qui citate.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la stessa e' basata su un erroneo presupposto interpretativo. Invero - premesso che <
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 491, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il pretore possa prendere visione del fascicolo del pubblico ministero ai soli fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione d'incompetenza per territorio, coinvolge il nucleo essenziale del nuovo processo penale, giacche' pone in discussione proprio la separazione, tipica della scelta accusatoria, che distingue la fase delle indagini da quella del giudizio: separazione che il legislatore delegante prima, e quello delegato poi, hanno inteso rimarcare al punto di distinguere lo stesso "patrimonio delle conoscenze" del giudice a seconda del differente stadio in cui si articola il progredire della vicenda processuale. Tale disciplina non produce lesione dell'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto l'imputato ha integrale conoscenza, ai sensi dell'art. 555, lett. g), cod. proc. pen., del contenuto del fascicolo del pubblico ministero, nonche' facolta' di estrarne copia, e quindi ampia possibilita' di sostenere adeguatamente ogni eccezione difensiva, in adempimento dell'onere previsto dall'art. 187, secondo comma, dello stesso codice; ne', data la parita' di mezzi difensivi tra imputati nel rito pretorile e avanti al tribunale, puo' concretarsi la violazione dell'art. 3 Cost.. Inoltre, non sussiste violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., sia perche' nella norma impugnata, in conformita' ai principi piu' volte ribaditi dalla Corte al riguardo, restano sempre chiaramente determinati in anticipo i criteri in base ai quali la competenza deve essere stabilita, sia perche' l'imposizione di una disciplina particolarmente rigorosa per la proposizione dell'eccezione d'incompetenza territoriale corrisponde alla peculiare natura di tale competenza, per cui il legislatore puo' legittimamente ritenere, nella sua discrezionalita', di limitare la possibilita' di rilevarne i vizi a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, Cost., dell'art. 491, primo comma, cod. proc. pen.). - Sul principio del limitato patrimonio di conoscenze del giudice del dibattimento, v. S. n. 91/1992. Sul principio del giudice naturale, anche in riferimento alla competenza per territorio, v., fra le altre, S. nn. 1/1965, 139/1971, 174/1975, 77/1977; O. n. 521/1991. red.: G. Conti
Manifesta inammissibilita' della questione, essendo previsti dall'ordinamento mezzi ordinari e sufficienti (artt. 496 e segg. cod. proc. pen.) a compiere, nel caso, il richiesto accertamento, e non avendo il pretore per nulla chiarito, contraddicendo oltretutto l'avviso espresso in un precedente provvedimento, i motivi per cui solo l'esame di tutto il fascicolo del pubblico ministero potrebbe consentirgli di decidere sulla proposta eccezione di nullita'. red.: S.P.
Con l'art. 491, primo comma, cod. proc. pen., cui l'art. 21 cod. proc. pen. fa rinvio in ordine al termine ("subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti") per rilevare o eccepire l'incompetenza per territorio o quella derivante da connessione, il legislatore ha stabilito uno sbarramento alla deducibilita' delle eccezioni in materia, anche nel caso in cui la possibilita' di proporle sorga nel corso del dibattimento. Secondo tale interpretazione - conforme peraltro alla giurisprudenza della Cassazione- anche nel caso di contestazione suppletiva, al dibattimento (ex art. 517 cod. proc. pen.) di reato connesso, in base al principio della 'perpectuatio iurisdictionis', in deroga alla regola generale stabilita dall'art. 16 cod. proc. pen., la connessione non influisce sulla competenza che resta assegnata al giudice gia' investito del processo. red.: F.S. rev.: S.P.
Il principio sancito dall'art. 25 della Costituzione tutela essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialita', venga sottratta ad ogni possibilita' di arbitrio, attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie. Pertanto la norma che disciplina la deduzione e la decisione delle eccezioni di incompetenza territoriale nel processo penale non contrasta con il precetto costituzionale sopra descritto sia perche' restano chiaramente determinati in anticipo i criteri in base ai quali la competenza deve essere stabilita, sia perche' l'imposizione di una disciplina particolarmente rigorosa per la proposizione dell'eccezione d'incompetenza territoriale corrisponde alla peculiare natura della competenza in esame (v. massima B) per cui il legislatore puo' legittimamente limitare, nella sua discrezionalita', la possibilita' di rilevarne i vizi, a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 491, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione). - V. sent. nn. 1/1965, 139/1971, 174/1975 e 77/1977.
Manifesta inammissibilita' della questione: a) per impossibilita' di individuazione del petitum, avendo l'autorita' remittente indicato piu' giudici che potrebbero essere chiamati ad esercitare il sindacato sul dissenso del pubblico ministero in caso di richiesta di rito abbreviato, nonche' piu' momenti nel corso dei quali tale sindacato potrebbe essere esercitato; b) in quanto dalle vicende del processo a quo risulta che il pubblico ministero dell'udienza dibattimentale si e' espresso a favore della richiesta di abbreviazione reiterata dall'imputato.